Raccolta e smaltimento dei RAEE

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Come - e dove - smaltire una vecchia centrale, un rivelatore divenuto ormai obsoleto e tutte quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche alle quali fa riferimento l’acronimo RAEE?

Per l’utente finale, il luogo di raccolta dei rifiuti elettri­ci ed elettronici (RAEE) è la ricicleria del Comune di riferimento. Per incrementare tale raccolta, il Decreto Ministeriale n. 65 del 2010 ha introdotto il cosiddetto “Uno contro Uno”, in base al quale negozianti, installatori e centri di assistenza tecnica, sono obbligati a ritirare gratuitamente l’usato a fronte dell’acquisto di un prodotto nuovo, equivalente nelle funzioni. A questo primo obbligo per gli operatori, nel 2014 - con il D.Lgs. n. 49 - ne è seguito un altro, ovvero quello di ritiro “Uno contro Zero” per i RAEE di piccolis­sime dimensioni e di uso domestico.

Il provvedimento “uno contro zero”

Tale provvedimento coinvolge i distri­butori (negozianti) con superficie di vendita al dettaglio - dedicata all’e­lettrodomestico - di almeno 400 mq. Negozi fisici, dunque, e non eCommer­ce o televendite, i quali potrebbero aderire su base volontaria, ma non incorrono in sanzioni se non lo fanno. L’eCommerce, però, deve ottemperare all’Uno contro Uno, anche se non è chiaro dove possa raccogliere i RAEE, visto che non dispone per definizio­ne di un negozio fisico.

E se il rifiuto non è conforme, ma viene conferito ugualmente al distributore? È possi­bile respingerlo, ma le modalità del conferimento e la tipologia del rifiuto rendono la cosa difficile: l’apparecchio viene spesso lasciato dall’utente in un contenitore posto fuori dal punto vendita e poi il negoziante - che sicu­ramente è esperto di elettrodomestici - non necessariamente lo è anche di rifiuti, con i conseguenti rischi per la salute del personale nel caso di ogget­ti contaminanti. Installatori e centri di assistenza tecnica sono coinvolti dall’ “Uno contro Uno” se si occupano anche di vendita e possono aderire su base volontaria all’Uno contro Zero, con le stesse regole dei distributori che vi sono obbligati.

Tutti, comunque, devono informare l’utente circa la gratuità del ritiro sen­za obbligo di acquisto. E sono tenuti a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione, sia attraverso le Associazioni di categoria che tramite promozioni o concorsi a premi

RAEE domestici e RAEE professionali

L’apparecchio utilizzato in ambito domestico, e con caratteristiche consumer, ha un destino diverso dall’apparecchio per uso professionale, con caratteristiche professionali. C’è un’ambiguità di fondo insita nella distinzione (che si trova nel D.lgs. 151/2005), poiché oggi sempre più i due ambiti si sovrappongono e sicuramente un tablet o una webcam sono oggetti che si trovano bene a casa e in ufficio.

Da qui la definizione di “dual use” per i dispositivi usati in azienda ma comuni anche nelle abitazioni, che sono di fatto assimilati, nelle regole di smaltimento, agli apparecchi di uso domestico, quindi ricicleria o ritiro.

Un RAEE professionale, invece, (identificato dalla famiglia 16 dei codici CER, ovvero nel Catalogo Europeo dei Rifiuti) va conferito in un impianto autorizzato e la ditta che se ne libera dovrà possedere un documento che ne attesti l’eliminazione dal libro cespiti, ovvero il Formulario di Identificazione Rifiuti rilasciato, appunto, dall’azienda autorizzata al trasporto del rifiuto stesso. In realtà, potrebbe farsene carico anche un negozio, ma solo se autorizzato dal produttore dell’apparecchio e sempre conferendo il rifiuto con le modalità specifiche per il professionale.

Un’ultima nota per gli apparecchi privi “in maniera evidente”, dice la legge, dei componenti essenziali (ovvero quelli di valore riciclabili): il distributore che se ne accorge, dovrebbe rifiutarli e il conferimento rimane a carico del consumatore che deve disfarsene.

L’Uno contro Zero, in particolare, riguarda i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm provenienti da nuclei domestici oppure dual use.

Come avviene il ritiro

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Il ritiro Uno contro Zero va effettuato all’interno dei locali del punto vendi­ta o in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, dice la legge, purché circoscritto, pavimentato e al riparo da agenti atmosferici e met­tendo a disposizione dell’utente uno o più contenitori con caratteristiche precise. Questi raccoglitori di RAEE devono essere accessibili liberamente e senza necessità di intermediario da parte dell’utente finale.

Nessun addetto del distributore, quin­di, può materialmente verificare la conformità del rifiuto. E, purtroppo, la legge non prevede un esonero di re­sponsabilità per il distributore, se il RAEE non è conforme. Il contenitore, inoltre, deve essere adeguatamente segnalato dal distributore (sempre il negoziante) e deve essere immedia­tamente riconducibile al distributore stesso. Dovrà quindi recare il marchio dell’insegna, per esempio.

Questo porta a identificare chiaramente chi raccoglie rifiuti non conformi, ma non aiuta a capire chi - inconsapevolmen­te o per dolo - li conferisce. Inoltre, questa regola impedisce, ad esem­pio, a un gruppo di negozianti di un centro commerciale, di organizzare un unico punto di raccolta, cosa che invece favorirebbe le adesioni volonta­rie e quindi andrebbe nella direzione indicata dalla norma europea, ovvero l’aumento della raccolta di RAEE.

Tanti (troppi) registri

La quantità di “carte” da compilare, a causa della mancata integrazione tra i provvedimenti Uno contro Uno e Uno contro Zero, comporta sicuramente una difficoltà per gli operatori. Ad og­gi, i registri sono quattro: registro di carico e scarico, registro cronologico Sistri dei rifiuti pericolosi prodotti dall’attività del distributore (inclusi i RAEE), schedario di carico e scarico, modulo di annotazione. L’Europa, più pragmatica, richiede solo la tenuta di un registro di carico e scarico dei ri­fiuti pericolosi prodotti.

Inoltre - nel dubbio se sia necessario compilare anche il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) oltre al do­cumento di trasporto - è consigliabile compilarli entrambi.

E i produttori?

I produttori di apparecchiature elet­triche ed elettroniche - di cui fanno parte anche i distributori di marchi non presenti in Italia, o coloro che ap­pongono il proprio marchio a prodotti fatti all’estero e li vendono in Italia e chi fa eCommerce anche se la sede non è in Italia - sono obbligati a iscri­versi al registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei siste­mi di gestione RAEE, poiché devono provvedere a finanziare la raccolta differenziata e l’avvio al recupero, il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta e degli obiettivi di recupero, il funzionamento del co­mitato di Vigilanza e Controllo e del comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE, la tenuta del registro na­zionale dei soggetti obbligati al finan­ziamento.

Le tariffe vanno pagate entro il 30 settembre e sono definite in base alle rispettive quote di mercato calcolate dal comitato di Vigilanza e Controllo sulla base delle comunicazioni an­nuali previste dall’art. 6 del Decreto Ministeriale n.185 09/2007 e pubblica­ te ogni anno entro il 30 giugno sul sito www.registroaee.it.

La dichiarazione riguarda il peso delle diverse tipologie di apparecchiature prodotte dal tale produttore, che diventeranno rifiuto dopo il periodo d’uso.

Questione di safety

I contenitori collocati in area vicina al negozio, la sera dovranno es­sere portati dentro, in custodia del distributore, che è responsabile nel caso di problemi alla salute e alla sicurezza di dipendenti e clienti/utenti, nel caso di furti, danneggia­mento, deterioramento.

Dunque, i contenitori oltre a con­sentire di vedere la tipologia di ri­fiuto dall’esterno, dovranno essere antifurto e anti-ribaltamento, chiusi e non accessibili e non dovranno contenere RAEE pericolosi.

Nel caso di irregolarità - riscontra­te, ad esempio, al momento della consegna dei RAEE presso il centro di raccolta nazionale - il distributo­re potrebbe incorrere nell’accusa di illeciti di gestione abusiva di rifiuti, a meno che la questione non venga chiarita dalla revisione dell’accordo di programma tra il settore della distribuzione, il centro di coordina­mento RAEE e l’ANCI - Associazio­ne Nazionale Comuni Italiani, di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n.49/2014.

I contenitori, inoltre, vanno perio­dicamente svuotati e i materiali portati in un deposito preliminare, in vista del trasporto in un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo, in un centro di raccolta comunale, in un centro di raccolta o restituzione organizzato e gestito dai produttori e in un impianto au­torizzato al trattamento dei RAEE.

Si noti che né la definizione di “cen­tro accreditato di preparazione per il riutilizzo” né quella di “centro di restituzione gestito dai produttori” sono definiti da una qualche norma. Il deposito deve anch’esso garantire la sicurezza di persone e ambiente, anche sotto il profilo di eventuali cattivi odori, rumori fastidiosi, in­quinamento e la separazione tra rifiuto pericoloso e non pericoloso.

Non è chiaro se questa fase transi­toria possa essere saltata provve­dendo a consegnare direttamente i rifiuti dai contenitori al trasporto finale. In entrambi i casi, il distri­butore deve compilare il modulo di carico e scarico.

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