Pillole giuridiche sul Cloud

Un elemento da considerare con attenzione, soprattutto da chi preferisce un Cloud gratuito, è quello relativo alla violazione della riservatezza dei dati personali.

 

Quella che in gergo viene chiamata “nuvola”, è in realtà una memoria di massa esterna messa a nostra disposizione da un’azienda, solitamente insieme a una serie di servizi che permette di utilizzarla con maggiore efficacia.
Esistono “cloud” più noti - come quelli di Google e di Apple - e altri meno noti, solitamente riservati a utilizzatori più smaliziati e, chiaramente, orientati a un uso di tipo aziendale.
Tutti hanno un punto in comune: sono regolati da contratti di servizio che disciplinano il rapporto tra cliente e fornitore.
Sorvolando sull’opportunità di avere un gestore di connettività adeguato e, possibilmente, una o più linee di riserva, un primo elemento importante da valutare è quello dei livelli di servizio, solitamente ignoto all’utente medio così come all’imprenditore tradizionale, che si rivela tuttavia determinante rispetto d eventuali sospensioni dell’attività.
Trasferire uno studio o un’azienda su un dispositivo esterno comporta l’impossibilità di intervenire su dati e applicazioni in caso di problemi tecnici ed è, quindi, importante conoscere i tempi di reazione del soggetto al quale ci si affida e le clausole che regolano il rapporto.
Livelli di servizio del 95%, cifra che appare ragguardevole a chi non è del settore, sono inaccettabili per un’azienda o un professionista, perché comportano il rischio di sospensione del servizio fino a diciotto giorni l’anno (365 gg. x 5% = 18,2) senza possibilità di chiedere alcuna penale o risarcimento al fornitore.
Occorre inoltre considerare che, spesso, le interruzioni vengono calcolate solo sui giorni feriali, circostanza che estende il rischio di inattività ad oltre 20 giorni l’anno.
Nessuna impresa, nessun professionista, può permettersi il lusso di chiudere improvvisamente (i guasti non preavvisano) per così tanto tempo.

Backup e violazione della riservatezza
Un secondo problema riguarda il backup dei dati e le clausole che, solitamente, impongono al cliente l’onere di tenere un backup dei dati anche presso la propria azienda.
La questione non è di poco conto se si considera che tale incombenza a carico del cliente mira a eliminare l’obbligo al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dei dati.
In sostanza, il servizio di backup erogato dal gestore del Cloud garantisce il cliente per il ripristino dei dati ma non per l’eventuale risarcimento danni.
Se il servizio (di ripristino) non verrà erogato, per qualsiasi motivo, l’unica conseguenza, dal punto di vista giuridico, sarà la facoltà di risolvere il contratto e ottenere la restituzione del canone, perché il cliente ha comunque l’obbligo di conservare autonomamente una copia dei dati.
Un terzo elemento che deve essere preso in considerazione, soprattutto da chi preferisce un Cloud gratuito rispetto al medesimo servizio a pagamento, è quello relativo alla violazione della riservatezza dei dati personali e al rischio che non siano adeguatamente custoditi i dati relativi alla proprietà intellettuale e industriale dell’azienda.
Un Cloud a pagamento, di solito, offre livelli di protezione decisamente superiori a quelli di un servizio gratuito, permette la cifratura dei dati con tempi di risposta accettabili, viene perfino collocato, dal punto di vista fisico, in ambienti diversi e maggiormente protetti dall’accesso non autorizzato.
Trattandosi di un servizio a pagamento, inoltre, ha certamente meno utenti ed è quindi meno appetibile per chi cerca dati personali e codici di carte di credito.
Un Cloud a pagamento viene, però, solitamente attaccato da spie industriali e da concorrenti, che sono sicuramente più agguerriti ma, al tempo stesso, conoscono perfettamente l’obiettivo e difficilmente colpiscono l’azienda sbagliata.
In sostanza, nel sottoscrivere un contratto di servizio per collocare dati e applicazioni all’esterno dell’azienda, è importante scegliere i partner giusti e contrattare le clausole una per una, senza utilizzare contratti per adesione, salvo che non siano perfettamente rispondenti alle esigenze dell’interessato.

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