“Oblio”, un diritto che va oltre la protezione dei dati personali

 

Il provvedimento del 31 marzo 2016 - dove l’Autorità dichiara infondato il ricorso di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione dal motore di ricerca Google di alcuni articoli, studi, atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 - ci ricorda che, non sempre, il diritto all’oblio può trovare riconoscimento.

 

L’oblio è un diritto che va oltre la tutela della privacy e nasce a seguito di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679; Cass., 25/6/2004, n. 11864 e da ultimo Cass., 05/04/2012, n. 5525) e principalmente delle Autorità Garanti europee.

Esso è da intendersi quale diritto dell’individuo a essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo a una notizia già resa di dominio pubblico.

Come fondamento normativo del diritto all'oblio, il Codice della Privacy prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati (art. 11 d.lgs. n. 196/2003).

Lo stesso interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).

 

Naturale conseguenza della corretta applicazione del diritto di cronaca

Bisogna, comunque, rilevare che il problema del diritto all’oblio nasce storicamente in rapporto all’esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Difatti, presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca, è l’interesse pubblico alla notizia.

La collettività va informata con tempestività, in modo da poter conoscere l’accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornirle una chiara visione del fatto.

Ma, una volta che il pubblico è stato informato con completezza, cessa l’interesse pubblico, in quanto la collettività ha ormai acquisito il fatto.

Non vi è più una notizia. Riproporre l’accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Non solo inutile per la collettività, ma anche dannoso per i protagonisti in negativo della vicenda.

Il diritto all’oblio è, quindi, la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca.

Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda a un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente a un’attuale esigenza informativa.

Ma, naturalmente, l’attività giornalistica è stata modificata dallo sviluppo di Internet.

La possibilità di raccogliere, incrociare, scambiare e archiviare informazioni personali si è enormemente accresciuta, consentendo una straordinaria circolazione e diffusione di conoscenze e di opinioni.

La conseguenza è che oggi è divenuto estremamente difficile esercitare il diritto all’oblio, in quanto le legittime richieste di cancellazione o di aggiornamento devono anche tener conto dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni compaiono: sul sito, sulla copia cache della pagina web, sui titoletti che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca.

Ognuno di questi luoghi ha un titolare di trattamento diverso e per i gestori dei motori di ricerca extra-europei c’è l’ostacolo della disciplina applicabile. Una volta entrati nel circuito elettronico della rete, insomma, è davvero difficile fare valere i propri diritti.

 

Il caso: la sentenza del 24 giugno 2016

Con riferimento alla realtà della rete, si è segnalata, ultimamente, una sentenza molto discussa della prima sez. civile della Corte di Cassazione e, più precisamente, la sentenza del 24 giugno 2016, n. 13161.

Nel caso di specie, il Tribunale di Chieti aveva condannato al risarcimento del danno per violazione del diritto all’oblio sia il direttore che l’editore di una testata giornalistica telematica, per la permanenza a tempo indeterminato di un articolo su una vicenda giudiziaria di natura penale che aveva coinvolto i ricorrenti per un fatto avvenuto tempo fa e che non si era ancora conclusa.

I ricorrenti lamentavano il pregiudizio alla propria reputazione personale, con conseguente danno all'immagine di un locale da loro gestito.

La Suprema Corte ha confermato in toto la decisione del Tribunale, evidenziando che l'illecito trattamento di dati personali è stato specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione on line dell'articolo di cronaca e nemmeno nella conservazione e archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto e agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato tempo fa e della sua diffusione sul Web, quanto meno a decorrere dal ricevimento della diffida per la rimozione della pubblicazione dalla rete (spontaneamente attuata solo nel corso del giudizio).

Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha sostenuto che se, da un canto, la persistente pubblicazione e diffusione sul sito web della notizia di cronaca in questione, risalente a diverso tempo addietro, appare, per l'oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali (in tema cfr. anche Cass. n. 8889 del 2001), dall'altro, ai valorizzati fini risarcitori e di regolamentazione delle spese processuali, si rivela plausibile, in assenza di richiamati sopravvenuti aggiornamenti della pubblicata vicenda, apparentemente priva di peculiari profili altrimenti atti a denotarne il permanente interesse anche sociale per la collettività sia pure locale (v. Cass. n. 3679 del 1998).

 

Il ricorso dell’ex terrorista

Ma non sempre il diritto all’oblio può trovare riconoscimento, come ci ricorda lo stesso Garante in un provvedimento del 31 marzo 2016, dove l’Autorità dichiara infondato il ricorso di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione dal motore di ricerca Google di alcuni articoli, studi, atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.

Nel dichiarare infondato il ricorso, l'Autorità ha rilevato che le informazioni di cui si chiedeva la deindicizzazione fanno riferimento a reati particolarmente gravi, che rientrano tra quelli indicati nelle “Linee guida sull'esercizio del diritto all'oblio” adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014, reati per i quali le richieste di deindicizzazione devono essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati, pur nel rispetto di un esame caso per caso.

Secondo il Garante, inoltre, “le informazioni hanno ormai assunto una valenza storica, avendo segnato la memoria collettiva”.

Il Garante, ritenendo quindi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione, ha dichiarato infondata la richiesta di rimozione degli url indicati dal ricorrente e indicizzati da Google.

 

Michele Iaselli

Avvocato

Presidente ANDIP - Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

Docente di Informatica Giuridica presso la LUISS di Roma

 

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