Garante Privacy: ok alle body cam ma vietata la facial recognition

body cam

Il Garante per la privacy ha dato il via libera al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri all’uso delle body cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni.

Con questo ok, arrivato dopo due distinti pareri (i documenti 9690691 e 9690902), il Garante vuole essere certo che, relativamente a questo tipo di implementazione di misure di sicurezza, esse restino comunque conformi alla normativa vigente relativa alla protezione dei dati personali trattati ai fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018).

Garante privacy: no alla facial recognition

In quest’ottica, il Garante ha sottolineato che non sarà possibile utilizzare strumentazioni che consentano la facial recognition, ossia il riconoscimento facciale della persona, tantomeno la sua identificazione univoca. Si specifica inoltre che le body cam indossabili dalle forze dell’ordine potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato. Non sarà quindi ammessa la registrazione continua delle immagini, né, tantomeno, quella di episodi che non siano definibili critici. I dati raccolti, che riguardano audio, video e foto delle persone riprese, oltre alla data, all’ora della registrazione e alle coordinate Gps, una volta scaricati dalle videocamere, saranno disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

Durata della conservazione dei dati raccolti tramite body cam

Il Garante ha poi ritenuto sufficiente un periodo di sei mesi per la conservazione di tali dati, prevedendo la loro cancellazione automatica trascorso questo lasso di tempo e ha caldamente raccomandato alle Amministrazioni di valutare la possibilità di condividere questi documenti con i soggetti autorizzati da remoto, così da non ricorrere a una non necessaria produzione di copie.

A differenza di quanto sostenuto dal Ministero e dall’Arma, che pur avendo presentato la Dpia non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell’Autorità, il Garante ha affermato che in base al Decreto tale consultazione è dovuta, in quanto i rischi per le persone riprese possono essere anche molto elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione d’identità, al pregiudizio per la reputazione, all’ingiusta privazione di diritti e libertà. E l’utilizzo delle body cam nel corso di manifestazioni pubbliche rende estremamente probabile il trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l’orientamento sessuale dei partecipanti.

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