«Una telecamera condominiale, installata e gestita dall’amministratore dopo una delibera dell’assemblea dei condomini, può riprendere le aree comuni dell’edificio e una porzione di strada comunale, se questa è funzionale a proteggere la proprietà condominiale da aggressioni al patrimonio?», chiede un lettore di Sicurezza.
La questione dell’installazione di telecamere condominiali che riprendono aree comuni e, in parte, aree pubbliche è disciplinata dal Reg. UE 679/2016 e dalle norme nazionali, di cui svolgono un importante ruolo interpretativo i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Secondo il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010, modificato in conformità con il GDPR, le telecamere condominiali possono riprendere le aree comuni (cortili, ingressi, garage, scale, pianerottoli e altri spazi condivisi dai condomini) e porzioni limitate di area pubblica, se strettamente necessarie alla protezione del patrimonio condominiale.
La ripresa di una porzione di strada comunale è quindi ammessa se è funzionale alla protezione di beni condominiali (per esempio, per monitorare l’accesso al condominio o per evitare atti vandalici sulle facciate o sui portoni) e se è limitata a quanto necessario a perseguire la finalità dichiarata.
Il sistema di videosorveglianza dev’essere conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati (art. 5 del GDPR). Per esempio, non possono essere ripresi indiscriminatamente passanti o veicoli che non interagiscono con il condominio.
Può essere interessante considerare le responsabilità dell’amministratore in merito alle eventuali richieste di interessati non condomini. Un passante coinvolto in un sinistro potrebbe, per esempio, chiedere l’accesso alle immagini che lo riguardano, ma l’amministratore ha il dovere di seguire precise regole.
Deve innanzitutto verificare se la richiesta è giustificata e, dopo aver estrapolato le immagini dal dispositivo di registrazione, per evitare che vengano sovrascritte automaticamente, deve accertarsi che non siano presenti altri soggetti dei quali potrebbero essere lesi diritti fondamentali.
Se l’evento è oggetto di indagine o contenzioso, è opportuno che le immagini vengano consegnate alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria direttamente.