Videosorveglianza – Gli obblighi dei committenti e dei proprietari degli impianti

Close-up Of A Person Hand Showing Security Concept On Blackboard

A chi deve essere affidata l’installazione di un impianto di videosorveglianza? Quali sono gli obblighi di committenti e proprietari degli impianti? Quali le disposizioni che regolano i rapporti in materia di installazione degli impianti all’interno di edifici e strutture? E quali le misure a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro? Ecco come, a questi e ad altri interrogativi, risponde la legge. Tenendo, però, sempre presente che per installare un impianto di videosorveglianza - ancor più sui luoghi di lavoro - è bene avvalersi di tecnici e consulenti qualificati, in grado di garantire una realizzazione a norma rispetto a tutte le normative vigenti.

L’articolo 8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”) precisa che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di videosorveglianza a progettisti e installatori specificamente abilitati. I contratti stipulati con imprese non abilitate sono nulli, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il proprietario dell’impianto ha, inoltre, il dovere di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto stesso, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e della manutenzione predisposte sia dall’impresa installatrice sia dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Negli ambienti di lavoro

Come rilevano gli artt. 24 e 81 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) i committenti devono sempre adottare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi connessi all’impiego di materiali, apparecchiature e impianti messi a loro disposizione, a pena di arresto e/o ammenda e/o sanzioni pecuniaria amministrativa (cfr. art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008).

Ma per quanto riguarda gli impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, occorre richiamare anche quanto previsto all’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 che - sul presupposto per cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale - obbliga il datore di lavoro a ottenere, prima dell’installazione dell’impianto stesso, un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti in azienda) o, in alternativa, una specifica autorizzazione da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

I tempi della PA

L’istanza per l’installazione di un impianto di videosorveglianza in un luogo di lavoro deve essere corredata dalla relazione tecnica descrittiva dell’impianto e del suo funzionamento, con riferimento alla quale la Pubblica Amministrazione potrebbe richiedere informazioni o chiarimenti ed effettuare controlli. Il procedimento autorizzativo può concludersi con un provvedimento espresso o per silenzio assenso, trascorsi 60 giorni dalla ricezione dell’istanza medesima.

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Pene e sanzioni

Per la violazione del citato art. 4 - ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, dell’art. 38 della Legge n. 300/1970 e degli artt. 114 e 171 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - la sanzione è stabilita nell’ammenda da 154 euro a 1.549 euro o arresto da 15 giorni a 1 anno.  Nei casi più gravi (ossia, per esempio, se le telecamere fisse inquadrano i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa o se l’installazione degli impianti è a totale insaputa del lavoratore o, ancora, se sia in grado di raccogliere in via prevalente i dati cosiddetti “particolari” del lavoratore, come stato di salute, appartenenza politica o sindacale, vita o abitudini sessuali etc.), le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.

In merito agli aspetti sanzionatori applicabili, il Ministero del Lavoro si è espresso con la Nota del 1° giugno 2016, n. 11241, che ha chiarito come si possa ritenere violata la norma anche per il solo fatto di aver installato le apparecchiature, senza averle successivamente attivate. Infatti, secondo il Ministero del Lavoro, «la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo». Ciò, conformemente a quanto stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. pen. n. 4331/2014).

Addirittura, il Ministero evidenzia la possibilità di sanzionare l’azienda anche qualora vengano montate, senza le prescritte regole, telecamere “finte” montate al solo scopo dissuasivo.

La Valutazione di Impatto

Nel caso in cui l’impianto installato consenta la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, occorre procedere alla redazione della cosiddetta “Valutazione di Impatto” sulla protezione dei dati, volta a mappare i rischi specifici del trattamento e a predisporre idonee misure di sicurezza (cfr. 35 del Regolamento UE/679/2016);

Sotto l’aspetto sanzionatorio, si è attualmente in attesa che l’Autorità Garante della Privacy specifichi dettagliatamente quanto previsto dall’art. 83 del Regolamento UE/679/2016, che si limita a stabilire tetti edittali di sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 10.000.000 euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore).

Dati: le misure di protezione

Le misure di sicurezza minime richieste del Garante per la protezione dei dati raccolti devono essere rispettose dei seguenti principi:

• in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. In base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti, designati incaricati o responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;

• i dati devono essere conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità del trattamento e comunque non oltre 24 ore dalla raccolta delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

• nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

• qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter del codice penale;

• la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

La privacy

Per quanto concerne la normativa sulla privacy, come noto l’entrata in vigore del Regolamento UE/679/2016 e il successivo D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 hanno modificato e abrogato rilevanti disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Alla luce della vigente regolamentazione e dei provvedimenti adottati dal Garante in tema di videosorveglianza (cfr. Provvedimento generale 8 aprile 2010), sono dunque queste le prescrizioni da osservare se si vuole installare un impianto di videosorveglianza.

Innanzi tutto, il trattamento dei dati personali deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi. La videosorveglianza è da considerarsi lecita se è funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali (per quanto concerne gli enti pubblici), se sono rispettati gli obblighi di legge sottesi (per esempio, non deve essere in contrasto con quanto stabilito dall’art. 615 bis c.p. in tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni), se gli interessi coinvolti sono correttamente bilanciati oppure se vi è il consenso libero ed espresso da parte delle persone riprese dalle telecamere.

I dati raccolti per questi fini non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (per esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

È necessario, inoltre, rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa. Occorre designare specifici responsabili (necessariamente individuati mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione Europea) e incaricati del trattamento dei dati: solo loro possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura di accedere ai dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l’accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

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