«Dovendo installare un nuovo impianto TVCC, dobbiamo considerare obbligatorio l’utilizzo di un QR code per il collegamento all’informativa estesa o è sufficiente indicare nel cartello che il documento è disponibile presso la sede dell’azienda?», chiede un lettore di Sicurezza.
L’ installazione di un impianto di videosorveglianza, com’è noto, richiede una corretta informazione all’interessato sulla presenza delle telecamere e sul loro raggio d’azione, oltre che sulle modalità di trattamento delle immagini da parte del titolare.
Questi elementi si ricavano dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, mentre l’indicazione relativa al cartello da porre in prossimità delle telecamere e il suggerimento sull’utilizzo di un QR code per reperire (rapidamente e con modalità agevoli per chiunque) l’informativa estesa sono semplicemente suggerimenti - dati in prima battuta dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il noto provvedimento generale del 2010, e successivamente dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, con le linee guida 3/2019.
Premesso quanto sopra, le informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite all’interessato sono quelle previste dall’art. 13 già citato: le indicazioni date dalle autorità amministrative sono sicuramente utili per il titolare che debba dimostrare di aver adempiuto correttamente alle prescrizioni del regolamento, ma non imprescindibili - nel senso che le direttive normative possono essere rispettate anche ricorrendo ad altri strumenti.
Rispondendo al quesito, pertanto, è senz’altro ammissibile un’indicazione sul cartello a segnalare che l’informativa per esteso (o anche semplicemente maggiori informazioni sul trattamento) sono disponibili presso la sede legale dell’azienda, a condizione ovviamente che questa sia nelle vicinanze e facilmente raggiungibile per chiunque. Il QR code - o, in alternativa, un link a un documento pubblicato online - sono sicuramente preferibili per l’immediatezza con cui garantiscono l’esercizio dei diritti dell’interessato; non rappresentano però un elemento negativo di valutazione in caso di un comportamento diverso, purché, per l’appunto, l’esercizio dei propri diritti non sia fortemente limitato o addirittura precluso all’interessato.
A ben vedere, neppure la presenza del cartello - che il Garante vorrebbe graficamente idoneo a suggerire immediatamente la presenza di un impianto di videosorveglianza e posizionato in modo tale da permetterne l’avvistamento prima di entrare nel raggio d’azione delle telecamere e la visibilità anche nelle ore notturne - è un elemento imprescindibile dal quale potrebbe derivare una sanzione, poiché un laser che proietti le medesime informazioni sul terreno (in abbinamento a un altoparlante per avvisare anche i non vedenti della presenza delle telecamere) risulterebbe altrettanto e anche maggiormente efficace, pur in assenza di cartelli. Ma, ovviamente, sarebbe una soluzione antieconomica per il titolare del trattamento dei dati, anche se di sicuro effetto mediatico.