Videosorveglianza condominiale, alcune misure per la tutela della privacy

Videosorveglianza condominiale

«Nel nostro condominio abbiamo installato un sistema di videosorveglianza per motivi di sicurezza. Alcuni condomini, però, sollevano dubbi sulla legittimità delle riprese. Quali sono i limiti normativi che dobbiamo rispettare per non violare la normativa sulla protezione dei dati personali?», chiede un lettore di Sicurezza.

L’ installazione di un impianto di videosorveglianza in un condominio è consentita, ma deve rispettare il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e le linee guida dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali; altrimenti il condominio potrebbe incorrere in sanzioni da parte del Garante.

Entrando nel dettaglio, l’uso delle telecamere deve avere una giustificazione legittima, come la sicurezza e la tutela del patrimonio comune. La decisione di installare l’impianto di videosorveglianza, inoltre, dev’essere approvata dall’assemblea condominiale con una maggioranza qualificata.

È obbligatorio informare i residenti e i visitatori con appositi cartelli ben visibili, che indichino la presenza delle telecamere e i riferimenti del titolare del trattamento. Bisogna tenere presente anche alcuni limiti per quanto riguarda gli spazi da monitorare: le telecamere devono riprendere solo le aree comuni e non possono inquadrare spazi privati (per esempio, porte d’ingresso di appartamenti, balconi o parti di strada pubblica).

Per quanto riguarda la conservazione dei dati, le registrazioni delle telecamere devono essere conservate per un periodo limitato (generalmente non superiore a 24-72 ore, salvo necessità particolari). Solo il titolare del trattamento o l’amministratore condominiale possono visionare le immagini delle riprese, e l’accesso deve essere regolato da specifiche misure di sicurezza.

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