Video e privacy, che cosa c’è di nuovo

L’avvocato Valeria Finazzi, durante l’incontro “Videosorveglianza e privacy” organizzato da Hesa presso la propria sede milanese, fa chiarezza sulle nuove disposizioni del Garante in materia di videosorveglianza.

Le nuove disposizioni del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza gettano luci e ombre su un tema delicato per l’installatore che, sempre più spesso, si trova a dover affrontare situazioni critiche, nelle quali alcuni clienti - ignari delle normative che regolano il trattamento di dati personali - pretendono installazioni di impianti di videosorveglianza fuori norma per assecondare fini personali.
È, dunque, dovere degli installatori - e, più in generale, di tutti coloro che operano in ambito video - conoscere le disposizioni in materia e fare sì che ogni impianto progettato e installato sia in linea coi provvedimenti del Garante.
A tale fine, lo scorso luglio, all’interno della propria Sala Conferenze, Hesa ha tenuto un incontro sul tema ”Videosorveglianza e Privacy” con l’intento di aggiornare, approfondire e chiarire se e come le nuove disposizioni del Garante influenzino l’operato dell’installatore.
L’iniziativa, dedicata ai concessionari e agli installatori autorizzati Hesa, è avvenuta alla presenza di Carlo Hruby - amministratore delegato dell’azienda - e dell’Avvocato Valeria Finazzi - esperta di security e privacy dello studio milanese DLA Piper - che, dopo una breve introduzione sul nuovo provvedimento, ha risposto alle domande e ai casi esposti dall’auditorio.
Il provvedimento in questione è stato emanato l’8 aprile scorso in sostituzione di quello del 2004 e in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti al Garante.
Inoltre, l'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per finalità diversificate - prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale - ha contribuito alla stesura di un testo più completo.
Talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai Comuni specifiche competenze, volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme, statali e regionali, hanno previsto forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

Che cosa cambia?
Il provvedimento in realtà non aggiunge indicazioni comportamentali in antitesi con quelle esposte nel documento del 2004, ma approfondisce, sottolinea e ribadisce molte delle raccomandazioni precedenti.
Una modifica rilevante - e, fa notare l’avocato Finazzi, in contraddizione con i regolamenti precedentemente emanati - concerne la conservazione delle immagini, che possono essere custodite fino a un massimo di 24 ore (e non più 48 come in precedenza), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.
Per attività particolarmente rischiose, come possono essere gli Istituti bancari, è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Poco è cambiato per ciò che concerne l’informativa; i cittadini che transitano nelle aree pubbliche sorvegliate devono sempre essere informati con cartelli che indichino la presenza di telecamere.
I cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno e, nel caso in cui i sistemi installati da soggetti pubblici e privati, come esercizi commerciali, banche, aziende, siano collegati alle Forze di Polizia - ecco la novità introdotta - è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante.
La segnalazione deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Mentre, per ciò che concerne le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, queste non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
I settori interessati riguardano la sicurezza urbana, i sistemi integrati e quelli intelligenti, le violazioni al codice della strada e il deposito rifiuti.
Sostanzialmente, per i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana, vige l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
La conservazione dei dati non può superare i sette giorni, fatte salve speciali esigenze.
Per ciò che concerne i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" - dotati, cioè, di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, come la funzione di riconoscimento facciale, o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (motion detection) - è obbligatoria la verifica preliminare (prior checking) del Garante.
Per il controllo del traffico, è obbligatorio affiggere cartelli che segnalino la presenza dei sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni.
Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e non, quindi, conducente, passeggeri, eventuali pedoni.
Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
Infine, è lecito l'utilizzo di telecamere per il controllo di discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Luoghi di lavoro e aree di passaggio
Molti dei presenti al dibattito riportano all’attenzione casi in cui alcuni clienti pretendono l’installazione impianti di videosorveglianza all’interno di esercizi commerciali, allo scopo di controllare l’operato dei propri dipendenti, credendo che basti apporre il cartello informativo raccomandato dal Garante per essere in regola.
“Ciò denota una reale confusione fra tutto ciò che è privacy - e quindi, riguardante, il provvedimento del Garante - e ciò che ricade, invece, nella sfera giuslavoristica” - sottolineano Carlo Hruby e l’avvocato.
Un chiarimento è d’obbligo: nei luoghi di lavoro, le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro e non della Privacy.
È vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro, come ad esempio cantieri, veicoli, ovunque il dipendente svolga le proprie mansioni.
È, però, possibile installare sistemi che - indirettamente - controllano il lavoro per scopi organizzativi o per il perseguimento del “bene aziendale”, ma sempre previo consenso dell’Ispettorato del Lavoro o dell’RSU.
Di seguito, per maggiore chiarezza, pubblichiamo l’art. 4 dello Statuto del Lavoratore, che regola la questione:

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiatura di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali... In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.

Nelle aree di passaggio - come, ad esempio, cortili o corridoi presenti anche in attività commerciali - è, invece, possibile esercitare controllo con sistemi di videosorveglianza a fini di sicurezza, purché si agisca secondo i dettami del Garante, apponendo, quindi, specifico cartello e sempre a patto che non si tratti di un’area nella quale i dipendenti svolgano abitualmente le proprie mansioni.

Ospedali, scuole, trasporti e Web Cam
Ovviamente, negli ospedali e luoghi di cura rimane vietata la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor, quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico.
È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (ad esempio, nei reparti di rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Per gli Istituti scolastici è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
All’interno di taxi, le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni, mentre per il trasporto pubblico è lecita l'installazione sia sul mezzo che presso le fermate, ma rispettando limiti precisi, come ad esempio l’angolo visuale circoscritto o le riprese senza l'uso di zoom.
Infine, sono consentite le webcam a scopo turistico, purché la ripresa delle immagini avvenga con modalità che non rendano identificabili le persone.
La tutela delle persone e della proprietà privata contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi permettono l’installazione di telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
In particolare, nel caso della messa in sicurezza di abitazioni private, non è necessario apporre alcun cartello di segnalazione.

I tempi di adeguamento
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza.
Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno.
In particolare:

• entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno
• entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare (prior checking)
• entro dodici mesi, adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza
• entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi relativi ai sistemi integrati di videosorveglianza

La responsabilità penale dell’installatore
È stata avanzata qualche preoccupazione in merito all’eventuale responsabilità penale dell’installatore, nel caso in cui alcuni sistemi vengano modificati in un secondo momento direttamente dal cliente, senza riguardo ai provvedimenti che regolano la privacy.
La risposta dell’avvocato Finazzi non si è fatta attendere: “… la responsabilità ultima dell’impianto fa capo al proprietario dello stesso. L’installatore si autotutela compilando il documento di scelta, col quale dichiara il numero di apparecchi installati, la loro posizione e la loro conformità ai regolamenti espressi dal Garante”.
Rimane chiaro che assecondare il cliente installando impianti fuori norma, danneggia la credibilità del professionista, il quale diviene corresponsabile nel caso in cui si tratti di un’attività costante, reiterata nel tempo.
Inoltre, l’avvocato sconsiglia vivamente di firmare una dichiarazione - come ipotizzato da alcuni in sala - con la quale l’installatore si deresponsabilizza di fronte a un’installazione scorretta del sistema, ma comunque attuata per andare incontro alle esigenze del cliente.
Sarebbe come ammettere implicitamente la non conformità dell’impianto e potrebbero verificarsi situazioni sulle quali l’utente finale potrebbe, poi, rivalersi per discolparsi di fronte ad un’eventuale denuncia o richiamo del Garante.
Altra questione è la funzione di mascheramento delle immagini, da utilizzare ogni qual volta non vi sia la necessità di raccogliere dati; come può essere l’indagine sul flusso di persone che transitano in una determinata zona utile, ad esempio, per chi volesse aprirvi un’attività. Nel caso di funzione di mascheramento, non è necessario alcun adempimento alle direttive del Garante, in quanto non vengono trattati dati personali.
“Questo provvedimento non pone solamente obblighi a carico dell’installatore, ma crea anche un’importante occasione lavorativa” - sostiene Carlo Hruby - “infatti, l’aggiornamento delle normative rende obsoleti alcuni degli impianti finora installati e necessario un intervento da parte dell’installatore, che potrà così riprendere i contatti coi clienti, informarli sui cambiamenti ed, eventualmente, porvi rimedio”.
La tutela e il diritto alla sicurezza è preminente rispetto al diritto alla privacy, ma è necessario che ogni impianto di videosorveglianza venga installato secondo i principi di proporzionalità, liceità, finalità a tutela del cittadino.

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