«Una telecamera collegata a un personal computer tramite rete Wi-Fi e orientata sulla strada può essere considerata impianto di videosorveglianza?», chiede un lettore di Sicurezza.
Dipende dalle modalità di installazione e dalle caratteristiche della telecamera. Occorre innanzitutto premettere che, nel riprendere spazi e aree pubbliche, si applicano sia i principi del Reg. UE 679/2016 che quelli sanciti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, negli spazi aperti di natura pubblica o soggetti a pubblico passaggio, non c’è alcuna legittima aspettativa di riservatezza, anche se il titolare del trattamento deve avere una solida base giuridica e una finalità lecita per effettuare le riprese.
Ne consegue che le prescrizioni del Regolamento si applicano comunque e che il trattamento non può avere finalità indefinita o variabile a seconda delle circostanze.
Si devono poi valutare il posizionamento della telecamera, il settore inquadrato, la risoluzione massima utilizzabile nell’esame delle immagini: per esempio, una webcam installata per controllare il meteo, se non consente l’identificazione dei passanti, non è considerata impianto di videosorveglianza, poiché non tratta, nella fattispecie concreta, alcun dato personale.
Viceversa, se l’installazione in argomento è finalizzata alla tutela del patrimonio, la Corte di Cassazione ha più volte - anche di recente - ammesso la possibilità di effettuare riprese volte a individuare i responsabili di atti illeciti e a fungere da deterrente nei confronti di potenziali aggressori; in questo caso, infatti, il bene oggetto di protezione bilancia correttamente l’interesse dell’occasionale passante a non essere soggetto alle riprese, che devono venire segnalate tramite l’installazione di cartelli di preavviso visibili prima di entrare nel raggio d’azione della telecamera e anche nelle ore notturne.
Permangono ovviamente a carico del titolare del trattamento gli oneri di messa in sicurezza e di utilizzo conforme alla finalità del trattamento delle immagini e dei filmati acquisiti: un impianto di videosorveglianza installato per prevenire e reprimere atti vandalici non può quindi essere utilizzato per rendere pubblico sui social network un fatto avvenuto nel suo raggio d’azione; l’evento dev’essere invece segnalato alle forze dell’ordine per l’acquisizione delle immagini agli atti del procedimento.
Ogni altro uso (per esempio, la pubblicazione delle immagini di una scena simpatica o di un incidente avvenuto sotto le telecamere) dev’essere accompagnato dal consenso dell’interessato, derivandone altrimenti un illecito.