Telecamere: il discriminante della videosorveglianza

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«Una telecamera collegata a un personal com­puter tramite rete Wi-Fi e orientata sulla strada può essere considerata impianto di videosorveglianza?», chiede un lettore di Sicurezza.

Dipende dalle modalità di installazione e dalle caratteristiche della telecamera. Oc­corre innanzitutto premettere che, nel riprendere spazi e aree pubbliche, si applicano sia i principi del Reg. UE 679/2016 che quelli sanciti dalla Cor­te di Cassazione, secondo la quale, negli spazi aperti di natura pubblica o soggetti a pubblico passaggio, non c’è alcuna legittima aspettativa di riservatezza, anche se il titolare del trattamento deve avere una solida base giuridica e una fina­lità lecita per effettuare le riprese.

Ne consegue che le prescrizioni del Regolamento si applicano comunque e che il trattamento non può avere finalità indefinita o variabile a seconda delle circostanze.

Si devono poi valutare il posiziona­mento della telecamera, il settore inquadrato, la risoluzione massima utilizzabile nell’esame delle immagini: per esempio, una webcam in­stallata per controllare il meteo, se non consente l’identificazione dei passanti, non è considerata impianto di videosorveglianza, poiché non tratta, nella fattispecie concreta, alcun dato personale.

Viceversa, se l’installazione in argomento è fi­nalizzata alla tutela del patrimonio, la Corte di Cassazione ha più volte - anche di recente - am­messo la possibilità di effettuare riprese volte a individuare i responsabili di atti illeciti e a fun­gere da deterrente nei confronti di potenziali ag­gressori; in questo caso, infatti, il bene oggetto di protezione bilancia correttamente l’interesse dell’occasionale passante a non essere soggetto alle riprese, che devono venire segnalate trami­te l’installazione di cartelli di preavviso visibili prima di entrare nel raggio d’azione della teleca­mera e anche nelle ore notturne.

Permangono ov­viamente a carico del titolare del trattamento gli oneri di messa in sicurezza e di utilizzo conforme alla finalità del trattamento delle immagini e dei filmati acquisiti: un impianto di videosorve­glianza installato per prevenire e reprimere atti vandalici non può quindi essere utilizzato per rendere pubblico sui social network un fatto av­venuto nel suo raggio d’azione; l’evento dev’essere invece segnalato alle forze dell’ordine per l’acqui­sizione delle immagini agli atti del procedimen­to.

Ogni altro uso (per esempio, la pubblicazione delle immagini di una scena simpatica o di un incidente avvenuto sotto le telecamere) dev’esse­re accompagnato dal consenso dell’interessato, derivandone altrimenti un illecito.

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