Riconoscimento biometrico, la disciplina post-dicembre 2023

riconoscimento biometrico
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«Si avvicina il termine del 31 dicembre 2023. Come sarà possibile utilizzare il riconoscimento biometrico nei sistemi di videosorveglianza dopo tale data?», chiede un lettore di Sicurezza.

In Italia, l’utilizzo della biometria nel settore della videosorveglianza è soggetto a forti restrizioni e il suo impiego è attualmente limitato alla sola sicurezza pubblica e alle attività di repressione e prevenzione dei reati. Dal 31 dicembre 2023, in assenza di una diversa disciplina, il riconoscimento biometrico del volto potrà essere utilizzato rispettando i principi generali stabiliti dal Reg. UE 679/2016, nelle seguenti ipotesi:

  • nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per finalità di pubblica sicurezza, ordine pubblico, esercizio di pubblici poteri, purché siano rispettati gli standard di proporzionalità, necessità e non discriminazione;
  • in luoghi privati (come abitazioni e uffici), solo se l’utilizzo è giustificato da motivi di sicurezza e previsto dalla legge o da accordi tra le parti interessate che, nel caso dei dipendenti, devono necessariamente essere le organizzazioni sindacali o la direzione territoriale del lavoro;
  • per la tutela di beni e infrastrutture critiche come le centrali nucleari, gli aeroporti e le reti di telecomunicazioni, che necessitano di una tutela rafforzata in virtù dei danni e delle conseguenze che un’eventuale aggressione potrebbe arrecare all’interesse collettivo.

Per esempio, anche dopo la scadenza del termine previsto, l’uso del riconoscimento facciale non sarà probabilmente ammissibile per l’accesso ad aree riservate di golf club o centri benessere, poiché a tale installazione farà da limite il più generale principio di necessità del trattamento, dato che il risultato può ben essere raggiunto con l’uso di badge o chip a bassa frequenza.

Anche qualora si volesse utilizzare la biometria per impedire forme di uso promiscuo dei dispositivi identificatori (il padre che cede al figlio il tablet per consentirgli l’accesso senza pagare l’abbonamento, per esempio), l’impronta digitale è certamente sufficiente a operare con sicurezza la selezione.

Anche nell’ipotesi di particolari ambienti di lavoro, che comportano rischi rilevanti per i non addetti (per mancanza di professionalità o dispositivi di protezione) appare irragionevole l’uso di un sistema invasivo come il riconoscimento biometrico del volto, che invece potrebbe essere giustificato in altri casi (per esempio stadi e musei dove, pur essendo necessario regolamentare gli accessi, questo non è possibile per la quantità di persone coinvolte, come soggetti che sono stati esclusi dalle competizioni sportive o si sono resi protagonisti di aggressioni al patrimonio artistico).

Saranno in ogni caso necessarie un’adeguata informazione sul trattamento, rivolta ai soggetti interessati, e un’articolata analisi dei rischi e delle contromisure adottate, al fine di consentire all’autorità, in caso di controllo, di pervenire a una valutazione positiva dell’installazione.

 

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