Libertà di pensiero, diritto di critica e reato di diffamazione

 

Il reato di diffamazione è un argomento spinoso da trattare, poiché direttamente connesso alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto di critica. Ancor più delicata è la contestazione dell’aggravante dell’uso del mezzo stampa o di strumenti che, a causa del loro potenziale lesivo, alla stampa possono essere equiparati.

 

Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha equiparato blog e bacheche dei social network all’editoria tradizionale, facendo leva sulla seconda parte dell’aggravante contenuta nell’art. 595 del Codice Penale, che individua idoneo allo scopo diffamatorio “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Sebbene si sia puntualmente riscontrato un moto di feroce critica sui media, contro una sentenza considerata bavaglio dell’informazione libera, analizzando approfonditamente il testo del provvedimento si comprende che destinatario dell’intento sanzionatorio non è il cittadino che esprime serenamente il proprio pensiero - e tantomeno il giornalista che svolge correttamente il proprio mestiere - ma quel sottoprodotto indistinto di atteggiamenti e prevaricazioni che di giornalistico ha poco o nulla, attraverso il quale il Web e i social network si popolano quotidianamente.

I cosiddetti “leoni da tastiera”, quando vengono convocati in Tribunale, manifestano sgomento e smarrimento per le conseguenze di quel che ritenevano un gioco, dando una personale e maldestra interpretazione del diritto di esprimere il proprio pensiero.

 

Critica al comportamento e critica al soggetto

Nell’ordine delle cose, occorre distinguere tra criticare un comportamento riconducibile a un soggetto determinato e criticare il soggetto stesso.

Appare, infatti, evidente che stigmatizzare una condotta ritenuta deprecabile è cosa diversa dall’esprimere commenti sulle qualità personali o morali dell’interessato.

Le stesse affermazioni, inoltre, possono risultare diffamatorie o semplicemente espressione di un risentimento riconducibile all’attività esercitata.

Il livello di critica esercitabile nei confronti di un personaggio pubblico o di un Amministratore è ovviamente più elevato e più ampio di quello che può essere indirizzato all’uomo della strada, per il ruolo che rivestono i primi due e per l’evidente interesse pubblico alla conoscenza della loro condotta e dei loro atteggiamenti.

Dal punto di vista della condotta, fino all’avvento delle tecnologie informatiche, la diffamazione si distingueva unicamente tra quella consistente nella comunicazione con più persone e quella commessa diffondendo il messaggio con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ove per tale si intendeva, ad esempio, un comizio pubblico o un volantinaggio finalizzato a diffondere notizie lesive dell’onore e della reputazione dell’interessato.

Già l’avvento di radio e televisione, negli anni ‘50 e ‘60, aveva determinato una variazione della comune percezione del reato di diffamazione, dato che alla natura locale della diffusione dei quotidiani si stava lentamente sostituendo la dimensione sovranazionale delle nuove forme di comunicazione.

La diffusione delle tecnologie informatiche ha introdotto nuove modalità di collegamento tra più persone e di espressione, che hanno lentamente modificato il modo stesso di rapportarsi agli altri.

La stampa e la televisione sono state affiancate da Internet e, successivamente, dai social network, che hanno ampliato in modo esponenziale il pubblico raggiungibile con un semplice messaggio e introdotto nuove tipologie di comunicazione a circuito chiuso e di diffusione incontrollata e incontrollabile dei messaggi diffamatori.

Se dapprima era il messaggio diffuso attraverso la stampa e la televisione a essere considerato come avente il maggior potenziale lesivo, per l’impossibilità di raggiungere nuovamente gli stessi lettori/ascoltatori al fine di porre in essere una condotta riparatoria (sempre possibile, invece, con la comunicazione tra soggetti individuati da un recapito di qualsiasi natura), con Internet e le numerose possibilità di trasmissione dei dati - offerte oggi anche da smartphone e tablet - il concetto stesso di comunicazione e diffusione viene a essere stravolto.

La comunicazione con più soggetti determinati è, infatti, oggi attuabile anche tramite un social network come Facebook, in cui il profilo non sia pubblico ma riservato ai soli amici, mentre l’inserimento di un messaggio in un circuito apparentemente elitario e specializzato come eMule porta a non poter individuare gli altri interlocutori - a causa della cifratura, del re-indirizzamento dei dati relativi alle connessioni, della possibilità di caricare e scaricare dati in differitam - e ne determina in concreto una diffusione incontrollata.

Con risvolti di non poco conto anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, quando non dal punto di vista del concreto inquadramento della condotta da parte del giudice cui è pervenuto il procedimento.

Ecco perché, quello che, fino a poco tempo fa, era un illecito penalmente rilevante per il quale veniva contestata l’aggravante dell’uso del mezzo della stampa solo per le testate registrate in Tribunale, con estensione di tale interpretazione anche all’uso di Internet, viene oggi visto sotto una nuova luce, considerando prevalente l’elemento del potenziale lesivo derivante dalla sua capacità di diffusione e non solo dalla natura giuridica del supporto che lo veicola.

Ne deriva una lettura che equipara anche l’uso di un blog o di una bacheca dei più comuni social network a “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, giacché la Corte di Cassazione ritiene che la capacità di diffusione sia determinante ai fini dell’inquadramento nel primo o nel secondo comma, per il danno che è in grado effettivamente di arrecare al bene giuridicamente tutelato, che resta la reputazione della persona offesa.

Potrebbe, quindi, verificarsi la situazione in cui un messaggio viene considerato riconducibile al reato di diffamazione semplice, perché veicolato su una chat, e successivamente di diffamazione aggravata, ai sensi del secondo comma, perché condiviso su un profilo pubblico, con ogni ulteriore conseguenza in ordine all’effettiva responsabilità dell’originario redattore e al coinvolgimento dell’utente che l’ha trasferito nella parte pubblica del sistema utilizzato.

 

La sentenza della Cassazione

Il caso specifico di cui si è occupata la Corte Suprema di Cassazione traeva spunto dalla remissione degli atti al Tribunale di Roma da parte del Giudice di Pace, dichiaratosi incompetente a decidere una questione sottoposta alla sua attenzione, precisando che, ancorché non rilevata nel capo di imputazione, la condotta in concreto contestata risultava inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 595, co. 3 (diffamazione aggravata dall’uso della stampa o di altro mezzo di pubblicità).

Occorre precisare, per i non addetti ai lavori, che in un eventuale conflitto tra la norma contestata nel capo di imputazione e la descrizione dei fatti contenuta nel medesimo capo di imputazione, è sempre quest’ultima a prevalere.

Il Tribunale, al contrario, ritenendo la questione limitata al caso di diffamazione semplice, sollevava il conflitto di competenza e rimetteva a sua volta gli atti alla Corte di Cassazione, che decideva la vicenda di stallo processuale con la Sentenza n. 24431 del 28.04.2015.

Secondo la Corte, la condotta contestata (diffusione di un messaggio diffamatorio tramite una bacheca di Facebook) integra la fattispecie aggravata di cui all’art. 595 cp, in quanto “...il reato tipizzato al terzo comma… ...trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”.

Spiega, quindi, la Corte che non rileva tanto la circostanza che il messaggio abbia effettivamente raggiunto una pluralità di persone ben determinate, ma che fosse potenzialmente in grado di farlo, rilevando il primo aspetto solo ai fini dell’eventuale determinazione del risarcimento dovuto.

E integra la motivazione specificando che “...lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa...” al quale il Legislatore ha giustamente affiancato qualunque altro mezzo di pubblicità che è in grado di determinare analoga “...diffusione dell'offesa… Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica vanno considerati mezzi di pubblicità, giacché idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone”.

Con specifico riferimento alla condotta consistente nel diffondere un messaggio tramite Facebook, il Supremo Collegio ha chiarito anche (probabilmente perché la difesa dell’imputato aveva argomentato in tal senso) che, per comune esperienza, bacheche di tal natura raggiungono un numero apprezzabile di persone, senza le quali la bacheca di Facebook non avrebbe senso, e che l’utilizzo di Facebook “...integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”.

Tale ultima affermazione, in particolare, pone l’accento sulla finalità della partecipazione a un social network o della tenuta di un blog: raggiungere un numero sempre maggiore di persone per socializzare o comunque catturarne il gradimento, circostanza che possiamo effettivamente verificare nella smodata ricerca di attenzione da parte degli altri navigatori, che si sostanzia nell’accumulo e conservazione nel tempo di “like” e “commenti”.

Ne deriva che, inevitabilmente, le statistiche di crescita di un portale o di un profilo social determineranno, innanzitutto, la qualificazione del reato in diffamazione semplice o aggravata e che la potenziale diffusività del messaggio ritenuto lesivo dell’altrui reputazione sarà utilizzato anche per il concreto calcolo della pena per il trasgressore e per stimare il risarcimento dovuto alla parte offesa.

 

Gianluca Pomante

Avvocato

Esperto in tema di Privacy e IT

 

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