Il Decreto Sblocca Italia e l’edificio in rete

 

Lo scorso luglio, è entrato in vigore il Decreto “Sblocca Italia”, un documento che, nella parte relativa all' “Edificio in Rete”, avrà un impatto significativo sulle infrastrutture di comunicazione degli immobili e, di riflesso, sulle tecnologie dedicate a elevarne il grado di sicurezza.

 

Gli aspetti del Decreto “Sblocca Italia” - Decreto Legge 164/2014 - che riguardano il cosiddetto “Edificio in Rete” comportano l'obbligo di predisporre adeguate infrastrutture di comunicazione interna ed esterna: “Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.

Da rimarcare, in questo ambito, che sono considerati nuovi edifici anche quelli sottoposti a ristrutturazioni significative.

Da un punto di vista della terminologia, inoltre, l'infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio comprende “il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici, contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultra-larga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete”.

Accanto alla comunicazione interna, però, il legislatore ha preso in considerazione la necessità di trasmissione dei dati da e verso l'esterno.

In questo caso, però, ha mostrato la sensibilità di non indicare una tecnologia obbligatoria, limitandosi a prescrivere la predisposizione di un punto di accesso.

Si tratta, in questo caso, di uno spazio fisico - interno o esterno dell’edificio stesso - che “risulti agevolmente accessibile anche ai fornitori di connessione attraverso le reti pubbliche”.

 

Manca chiarezza

Benché l'obbligo sia coercitivo, il Decreto non definisce né le sanzioni, né quali vantaggi burocratici possano derivare dal rispetto di tale norma.

Il documento si limita a sostenere che gli edifici costruiti nel rispetto delle prescrizioni possono beneficiare dell'etichetta volontaria (ma non vincolante) di “edificio predisposto alla banda larga”.

Una simile “certificazione”, viene specificato, può essere rilasciata da un tecnico abilitato con lettera b, come definita dal Decreto Ministeriale 37/08. Ovvero abilitato a intervenire su “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”.

Un'indicazione, quest'ultima, che va a colmare, seppur parzialmente, il vuoto legislativo creato dal cosiddetto “Decreto del Fare” che, cancellando l'articolo 2 del D. L.vo 198/2010 ed eliminando il D.M. 314/1992, ha reso il settore dell'installazione delle reti di telecomunicazione praticamente privo di regole, legittimando chiunque a installare reti di telecomunicazione interne.

Pur non risolvendo la questione legata alla mancanza di specifiche norme di legge relative alla realizzazione delle reti dati, il Decreto specifica che i nuovi impianti dovranno rispettare le indicazioni fornite dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

A seguito del Decreto, il CEI ha emesso un'ulteriore guida, la 306-22, che si pone l'obiettivo di supportare installatori e progettisti nella corretta predisposizione degli spazi per la comunicazione verso l'esterno.

Il titolo, del resto, appare emblematico: “Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica - Linee guida per l'applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164”. Si tratta di un documento articolato, che dedica ampio spazio alla corretta installazione dei cavi in fibra ottica.

Questa modalità di comunicazione, infatti, offre un'elevata larghezza di banda, pur a fronte di diametri ridotti dei cavi e di una totale immunità ai disturbi provocati dai campi elettromagnetici. Occorre, però, ricordare che simili mezzi, trasportando esclusivamente segnali ottici, necessitano di apparecchiature adeguate a trasformare i segnali digitali in impulsi di luce e viceversa. Il loro cablaggio, inoltre, non è banale e, quindi, può essere affrontato solo da personale in possesso di adeguate competenze tecniche.

 

 

Quali fibre servono?

Il documento, in realtà, non fornisce indicazioni sul corretto cablaggio e sulle modalità di collegamento delle fibre, mentre si concentra sulla topologia, sulla dimensione dei quadri e sulle caratteristiche delle fibre da utilizzare.

Come si legge nella guida, le “tecniche di realizzazione dell’impianto in fibra saranno sotto l’esclusiva responsabilità di chi sviluppa l’impianto e indipendentemente dalla tipologia di edificio (a distribuzione verticale od orizzontale)”.

Viene però richiesto di utilizzare fibra ottica di tipo monomodale a bassa sensibilità alla curvatura, rispondente alla categoria B6_a della Norma CEI EN 60793-2-50 Ed.4.

Inoltre, il collegamento tra l'unità immobiliare e il Centro Servizi Ottico di Edificio (Csoe) deve essere basato su almeno quattro fibre, due delle quali destinate ai servizi di telecomunicazione e due ai servizi televisivi.

Per il Digital Video Broadcasting (terrestre o satellitare), vengono prescritti i cavi da otto fibre, in quanto mettono a disposizione le fibre di scorta che potrebbero rivelarsi utili, oltre che per la domotica, anche per le applicazioni più legate alla sicurezza delle persone, come i videocitofoni e, soprattutto, i sistemi di videosorveglianza.

In questo contesto, viene ricordata anche l'importanza di mantenere differenziate le fibre in base ai servizi, favorendo così le operazioni di manutenzione e minimizzando i rischi di malfunzionamento che potrebbero coinvolgere contemporaneamente tutti i servizi dell'unità immobiliare stessa.

Accanto agli aspetti legati alle prestazioni, il CEI indica una serie di accorgimenti in termini di sicurezza.

In particolare, viene suggerito di utilizzare, negli edifici a distribuzione verticale, guaine che, oltre a essere dielettriche (aspetto decisamente comune per i sistemi in fibra ottica), siano anche non propaganti l’incendio e di tipo LSZH, ovvero caratterizzate da bassa emissione di fumi e prive di alogeni.

Una peculiarità già prescritta negli edifici ad elevata presenza di persone o a lento abbandono, che limita le situazioni di pericolo generate proprio dalla combustione delle guaine di protezione.

La maggiore presenza di cavi in fibra ottica, dettata dalla nuova normativa, consente un significativo ripensamento anche delle apparecchiature destinate alla protezione dei beni e delle persone.

La crescente disponibilità di banda, infatti, permette di trasmettere e immagazzinare le immagini a distanza.

 

I progettisti? Dovranno collaborare più attivamente tra loro

Alberto Zanellati, vicepresidente nazionale di CNA Installazione Impianti e del CT 319 del CEI, ritiene che questa nuova norma rappresenti un'interessante opportunità per le aziende di settore. I progettisti delle aree specifiche, però, dovranno collaborare sempre più attivamente tra loro.

“Gli installatori, invece - fa notatre - dovranno essere all'altezza di questa novità, acquisendo know how tramite un forte e costante aggiornamento sulla materia. La gestione della fibra ottica, infatti, necessita di specifiche competenze, come pure la posa di tubi a scatole nelle infrastrutture, servizi tipicamente comuni per i colleghi impiantisti elettrici”.

Lo stesso Zanellati non sottovaluta la necessità di “superare l'atavica ostilità dei costruttori edili i quali, storicamente, sono poco avvezzi ad apportare modifiche o ampliamenti sugli impianti esistenti. Ora sarà diverso, in quanto tutto ciò gli verrà imposto con l'avvento della nuova legge. Anche in questo caso, il comitato CEI CT 319 sta lavorando per promuovere una classificazione degli impianti TV e dati installati nelle unità immobiliari, alla stregua delle attuali classificazioni energetiche”

 

 

La protezione da manomissioni e atti vandalici

La Guida Cei 306-22 specifica che “per ottenere i migliori risultati nella realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva, è raccomandabile che il progetto dell’edificio venga realizzato considerando contestualmente gli spazi fisici in cui tale infrastruttura verrà installata”.

In particolare, il documento fa riferimento alla necessità di predisporre “adeguati spazi installativi idonei ad accogliere le diverse tipologie di impianti di comunicazione elettronica che gli utenti sceglieranno di fare installare”.

Un simile spazio dovrà essere di semplice “accesso per gli interventi di installazione/manutenzione/integrazione/modifica del sistema di cablaggio e degli eventuali apparati attivi” e privo di “condizioni di servitù che ne limitino gli accessi e/o l’utilizzo per le esigenze delle diverse utenze”.

Principi indiscutibili, ma che devono conciliarsi con la necessità di possedere “adeguata protezione da potenziali manomissioni e/o atti vandalici”.

Un aspetto, quest'ultimo, nel quale può emergere l'esperienza maturata da chi opera in modo professionale nell'ambito della sicurezza.

Attraverso le reti dati, infatti, transitano una serie di informazioni sensibili: dalle mail alle telefonate, passando attraverso le immagini riprese dalle telecamere e le transazioni bancarie.

Informazioni che il responsabile dell'infrastruttura è chiamato a proteggere con soluzioni che vadano oltre la semplice serratura.

In un edificio sempre più automatizzato e connesso, infatti, questi spazi istallativi assumono un'importanza crescente, sia per il valore delle apparecchiature contenute, sia per il valore intrinseco dei dati in transito.

Da qui la necessità di individuare soluzioni di protezione davvero efficaci, arrivando persino a tracciare gli accessi all'area.

 

Massimiliano Cassinelli

Ingegnere

Progettista reti TLC

 

 

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