Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale (la cosiddetta riforma “Cartabia”). Sono però state suggerite, da parte dell'Autorità, maggiori garanzie per i dati degli imputati, degli indagati e di tutte le altre persone coinvolte nei procedimenti penali.
Il Garante ha dato l'ok alla riforma del processo penale. Il testo del decreto propone molte innovazioni che hanno un impatto rilevante sul trattamento dei dati personali: ad esempio, in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti, oppure in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza.
Rilevanti sono anche le implicazioni sulla privacy della disciplina della giustizia riparativa, che, tra l’altro, assegna un ruolo centrale al rispetto dei doveri di riservatezza nell’attività di mediazione.
Ok alla riforma del processo penale ma necessarie maggiori tutele per la privacy
Nell’esprimere il parere, l’Autorità del Garante ha comunque suggerito al Governo di adottare ulteriori tutele nel trattamento di dati particolarmente delicati, come quelli giudiziari, in modo da rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici previsti per la partecipazione a distanza alle udienze o alla formazione degli atti giudiziari.
Particolare attenzione dovrà essere posta sulle forme di notificazione di atti mediante pubblici annunci su internet, sottraendole all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca e precisando il termine massimo di permanenza online. Il Garante ha inoltre rappresentato l’opportunità che anche le disposizioni attuative previste dal decreto legislativo siano sottoposte alla sua attenzione, al fine di conformarne pienamente il contenuto alla disciplina di protezione dati.
Suggerite nuove forme di “oblio”
L’Autorità ha infine proposto di introdurre più incisive tutele per le persone destinatarie di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento, definendo due nuove forme di “oblio”, peraltro in linea con il principio costituzionale della presunzione di innocenza.
Una prima forma di “oblio” dovrebbe garantire la deindicizzazione preventiva dei provvedimenti giudiziari in modo da sottrarre il nome di indagati e imputati alle ricerche condotte tramite motori generalisti; una seconda forma dovrebbe intervenire, invece, nella fase successiva consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la sottrazione all’indicizzazione, ex post, dei propri dati contenuti nel provvedimento.