Biometria e registrazione delle presenze, si può?

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«L’uso di un software di riconoscimento biometrico, applicato a un sistema di videosorveglianza, può essere adottato in luogo della timbratura del cartellino per registrare la presenza del lavoratore?», chiede un lettore di Sicurezza.

Risponde Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di Data Protection.

Lo stato attuale di sviluppo delle tecnologie biometriche consente effettivamente di poter affidare alla videosorveglianza anche il compito di riconoscere i soggetti che accedono alla sede dell’azienda e far dipendere da tale evento, automaticamente, l’attivazione di un dispositivo (per esempio, un badge per sbloccare le serrature) o l’esecuzione di una registrazione (per l’appunto, la rilevazione della presenza). Tale procedura, inoltre, potrebbe essere giustificata come misura di sicurezza, sia per evitare comportamenti censurabili da parte del dipendente, sia per consentire l’accesso effettivamente ai soli soggetti autorizzati e solo in determinati orari.

Come sempre, è la finalità che può giustificare l’uso dello strumento, da bilanciare con i diritti e le libertà dell’interessato e con il principio di necessità del trattamento, anche sotto il profilo della minimizzazione rimarcato dall’art. 25 del Reg. UE 679/2016 con le disposizioni sulla protezione dei dati “per impostazione predefinita” (by default) e “fin dalla progettazione” (by design). Occorre inoltre rilevare che il dato biometrico è oggi considerato di natura “particolare” e, come tale, ne è vietato il trattamento in assenza di una causa di giustificazione prevista dall’art. 9.

Biometria e registrazione presenze: il parere di Gianluca Pomante

Ebbene, a parere di chi scrive, non può ritenersi necessario o giustificato il riconoscimento biometrico finalizzato alla registrazione delle presenze, in assenza di particolari esigenze di sicurezza (quali potrebbero essere quelle di un centro di ricerca) e stante la disponibilità di molteplici strumenti alternativi, che consentono il trattamento di dati decisamente meno impattanti sui diritti e sulle libertà dell’interessato.

È oggi già considerato discutibile l’uso di bracciali digitali e smartphone per la localizzazione del dipendente (che può essere motivata dall’esigenza di garantire, per esempio, l’evacuazione della struttura in caso d’emergenza), se quest’ultimo non ha la possibilità di disattivarli. Risulta quindi decisamente complesso motivare l’uso della biometria per un’operazione semplice come la registrazione delle presenze e richiederebbe, in ogni caso, una dettagliata analisi della situazione aziendale e dei motivi per i quali ogni diverso strumento di controllo risulta insufficiente a garantire il perseguimento della finalità dichiarata dal datore di lavoro.

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