Videosorveglianza nel nuovo millennio

In questo inizio di secolo, l’affermazione della videosorveglianza nella Ue porta i Garanti alla stesura di normative nazionali, redatte secondo i singoli parametri culturali. Nel nostro Paese, risale al 2004 la promulgazione del Codice della Privacy, seguito da un nuovo provvedimento generale.

Gianluca Pomante
Avvocato
Esperto in tema di Privacy e IT

I primi dieci anni del nuovo millennio sono ricchi di studi e valutazioni sull’impatto della videosorveglianza nella vita quotidiana, anche grazie al rapido decremento dei costi di produzione conseguente al passaggio al digitale e all’alta risoluzione.
Lo studio comparativo denominato “UrbanEye” (www.urbaneye.net) intendeva analizzare l’impiego di dispositivi di videosorveglianza nelle aree pubbliche o accessibili al pubblico nel territorio europeo, valutandone l’impatto sociale e politico, per giungere alla definizione di un possibile approccio strategico e regolamentare.
Purtroppo tale studio, nonostante gli interessanti risultati del primo intervento, non ha avuto seguito.
Dalla rilevazione è emerso il primo posto del Regno Unito tra i Paesi con la più elevata concentrazione di impianti di videosorveglianza, circostanza apparentemente sfavorevole per il cittadino, bilanciata, tuttavia, dalle migliori e più efficaci norme poste a tutela della riservatezza dei cittadini stessi.
Non a caso, proprio gli inglesi non considerano la videosorveglianza una minaccia per i loro diritti ma un ulteriore elemento di sicurezza, che si aggiunge a quello costituito dalle Forze dell'Ordine contro la malavita, gli attacchi terroristici e ogni altro atto criminale che potrebbe ledere l’integrità fisica, morale o patrimoniale del cittadino stesso.

Telecamere poco gradite?
Secondo lo studio, la percezione pubblica (soprattutto a causa del filtro dei media) dell’impiego di sistemi di videosorveglianza è contraddittoria e molto “italianizzata”, nel senso che a essere apprezzata è la videosorveglianza utilizzata per controllare gli “altri” (ladri, rapinatori, scippatori), mentre maggiore è la diffidenza verso l’utilizzo di telecamere, ad esempio, per colpire le violazioni al codice della strada o altre condotte illecite del comune cittadino.
In sostanza, le telecamere sono gradite solo se controllano gli “altri”.
Interessanti anche alcune osservazioni ricavabili dai due rapporti su Norvegia e Danimarca, Paesi molto simili in termini di struttura sociale, lingua e riferimenti culturali, nei quali esistono, però, differenze in termini di regolamentazione e utilizzazione di dispositivi di videosorveglianza.
Mentre in Danimarca si tende a privilegiare la prevenzione dei problemi attraverso il dibattito pubblico, rispetto all’utilizzo della videosorveglianza, in Norvegia l’approccio sembra essere più di tipo repressivo.
In entrambi i Paesi la percezione pubblica della videosorveglianza tendenzialmente è positiva, ma ciò non significa che il cittadino abbia un atteggiamento “passivo” nei confronti del controllo a distanza, essendo, invece, molto attento a rilevare eventuali infrazioni alla normativa riguardante la riservatezza dei dati personali.
Anche i Garanti Ue si confrontano da tempo con i cittadini dell’Unione Europea, attraverso rilevazioni sul territorio, per comprendere al meglio quali linee guida sulla videosorveglianza mettere a punto per armonizzare le normative nazionali.

Codice e nuove linee guida
In Italia, il 1° gennaio 2004 entra formalmente in vigore il Codice della riservatezza dei dati personali, accompagnato da forti critiche per l’eccessivo dettaglio della norma e per la sostanziale omessa trattazione di alcuni settori importanti - tra i quali proprio la videosorveglianza - che costringerà il Garante, dopo pochi mesi, a pronunciarsi ancora sulla materia con un nuovo provvedimento generale.
Il nuovo provvedimento segue, ovviamente, la scia del Codice appena promulgato e si dilunga in una valanga di articoli, illustrando e richiamando, in primis, i principi su cui si basa la videosorveglianza e le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi. Nella seconda parte l’Authority elenca le prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati, lasciando, comunque, a successivi interventi la definizione di casi particolari.
Dopo aver richiamato il principio di liceità - evidenziando che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato sul rispetto dei presupposti indicati dal Codice per i soggetti pubblici e privati - l’istituzione richiama le norme vigenti in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuto analogo diritto alla riservatezza (toilette, stanze d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.), focalizzando l’attenzione, in particolare, sul settore del trattamento delle riprese effettuate sui luoghi di lavoro - ambito in cui la volatilità del supporto informatico rende teoricamente più semplice l’impiego dei dati per fini diversi da quelli di protezione personale e patrimoniale e, in particolare, per condotte lesive della dignità dei dipendenti o della libertà sindacale.
Inutile sottolineare il richiamo al pericolo che un sistema di videosorveglianza diventi una fonte di limitazione e violazione delle libertà personali del cittadino, motivo per il quale il principio di necessità del trattamento deve sempre caratterizzare l’operato del titolare, che deve evitare ogni utilizzo superfluo o ridondante dei dati acquisiti o da acquisire.
Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico devono essere predisposti e configurati già in origine, in modo da non utilizzare più dati di quanti non ne siano effettivamente necessari a raggiungere gli scopi dichiarati.
In tal senso, il Garante fa propria la concezione, più volte segnalata in dottrina, di prevenire il possibile utilizzo illecito di dati personali procedendo a una seria analisi della situazione di fatto esistente presso il soggetto pubblico o privato titolare del trattamento, a seguito della quale, ad esempio, è possibile individuare i trattamenti che possono essere anonimizzati e, quindi, sottratti alla disciplina del Codice della Privacy.
Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a pericoli reali o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza - come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di “prestigio”.

Il problema del taccheggio
Va, soprattutto, effettuato quel bilanciamento di interessi che non consente, ad esempio, di installare un impianto di videosorveglianza qualora altre misure siano utilizzabili per ottenere gli stessi risultati.
Secondo il Garante non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida esecuzione, che potrebbe non tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.
È, questo, uno dei passaggi più criticati del provvedimento, dato che non tiene presente l’aspetto economico del problema o, comunque, lo sottovaluta.
La videosorveglianza, spesso, viene scelta dal titolare del trattamento non solo perché è l’unico o il miglior sistema di controllo delle aree sottoposte a tutela ma, anche, perché è relativamente economico rispetto ad altri dispositivi, magari meno invasivi ma dal costo proibitivo.
Il problema del taccheggio nei negozi, ad esempio, è stato risolto dalle grandi catene di distribuzione attraverso il ricorso alle etichette a radiofrequenza.
Tale tecnologia risulta, però, assolutamente ingestibile per il piccolo negozio, che non è in grado di sopportarne i costi e i tempi che comporta nella gestione del magazzino.
Appare evidente come la soluzione del sistema di videosorveglianza sia economicamente preferibile anche a fronte di una minore efficacia rispetto al sistema antitaccheggio.
A un’interpretazione restrittiva del provvedimento, tale scelta risulterebbe illecita, perchè la tecnologia del chip rfid è sicuramente meno invasiva e più adatta allo scopo perseguito.

Ulteriori restrizioni
Il provvedimento continua nell’esaminare casi concreti stigmatizzando l’utilizzo di telecamere per finalità turistiche o promozionali, salvo che siano posizionate in modo tale da inquadrare panorami e orizzonti, senza rendere inquadrabili o comunque identificabili eventuali passanti.
Secondo l’Autorità Garante, anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o fittizie, pur non comportando un trattamento di dati personali, deve ritenersi illecita, perché potrebbe determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati.
Appare evidente l’illegittimità della prescrizione per carenza di potere da parte dell'Autorità Amministrativa che è legittimata ad intervenire solo nell’ipotesi in cui vi sia un trattamento di dati personali - e non nell'ipotesi in cui siano messe in discussione le libertà personali dell'interessato in relazione alla libera determinazione e circolazione.
Mettendo da parte tali riflessioni, dal provvedimento generale si possono trarre alcuni suggerimenti generali rispetto all'installazione di un impianto di videosorveglianza.
L'installazione, anche in relazione alle concrete modalità di installazione, dovrà essere proporzionata agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili.
Il primo parametro di riferimento risulta essere la scelta di memorizzare o meno le immagini, che permette di distinguere il trattamento istantaneo, definito videocontrollo, da quello realizzabile anche in differita, più correttamente denominato videoregistrazione.
Entrambi danno luogo a videosorveglianza, ma il potenziale lesivo delle immagini registrate, anche per la possibilità di elaborare e confrontare i dati acquisiti, appare evidente.
Riguardo al fine da perseguire, occorre anche valutare se sia sufficiente un’immagine che non renda identificabile il singolo cittadino (anche se il Garante dovrebbe spiegare a cosa potrebbe servire una simile attività, dato che il 99 per cento degli apparati di videosorveglianza viene installato per prevenire e reprimere reati contro il patrimonio o contro la persona), ovvero se sia necessario raccogliere immagini dettagliate (come avviene nella maggioranza dei casi).
Tra le prescrizioni spicca, anche a causa delle numerose sanzioni comminate dall’Authority negli anni precedenti, quella dell’informativa da rendere ai cittadini che possono entrare nel raggio di azione delle telecamere.
L’informativa prevede una prima fase di avvertimento al soggetto, che deve necessariamente avvenire all’esterno dell’area sottoposta a ripresa affinché egli possa decidere se entrare in contatto con le telecamere oppure andare altrove - e un’altra, che può essere contemporanea alla prima o successiva, nella quale si rende edotto il soggetto che i dati saranno trattati in un determinato modo, da determinati soggetti e con determinate garanzie.

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