Telecamere nelle farmacie?

In base a quanto stabilito dal Garante della Privacy, la presenza di telecamere all’interno delle farmacie è soggetta a vincoli puntuali e stringenti, la cui inosservanza espone a gravose sanzioni pecuniarie.

Gianluca Pomante
Avvocato
Esperto in tema di Privacy e IT

Le farmacie sono luoghi particolari, nei quali la necessità di garantire il diritto alla salute entra in contatto con l'esigenza di assicurare una corretta gestione dei dati personali del cliente, al fine di prevenire la divulgazione di informazioni idonee a rivelare la patologia del paziente.
All'interno di una farmacia è, ad esempio, necessario istituire appropriate distanze di cortesia, per evitare che altri clienti vengano a conoscenza delle esigenze della persona che li precede, la quale, peraltro, potrebbe anche semplicemente risultare fortemente imbarazzata dal rivelare le proprie necessità pubblicamente.
Anche infermità temporanee o patologie non invalidanti possono, infatti, rivelarsi produttive di effetti devastanti, sotto il profilo psicologico e morale, ove non mantenute adeguatamente riservate.
L'art. 83 del D.Lgs. 196/2003, meglio noto come Codice della Privacy, prevede, nel caso di prestazioni sanitarie, che si debbano rispettare alcune misure di sicurezza, necessarie per garantire la riservatezza dei dati dei clienti.
L'eventuale invito a rendere dichiarazioni, presentare atti o documenti, fornire spiegazioni o essere sottoposti a trattamenti deve rispettare una distanza di cortesia adeguata e prescindere dall'individuazione nominativa del cliente o del paziente.
Durante la prestazione sanitaria o il colloquio con il farmacista deve essere evitata ogni situazione di promiscuità che possa derivare dalle modalità di erogazione del servizio o dai locali prescelti, proprio al fine di evitare l’indebita conoscenza, da parte di terzi, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell’interessato.
In ogni caso, occorre adottare cautele idonee a garantire il rispetto della dignità del paziente, sia in occasione dell’erogazione della prestazione che in ogni operazione di trattamento dei dati.
Data la tipologia di prestazione che normalmente viene erogata in farmacia (non è improbabile che medicine e prestazioni siano richieste da un familiare), è necessario garantire che le notizie e le conferme relative ai dati dell'interessato possano essere fornite effettivamente ai soli soggetti autorizzati.
Anche il personale non interessato dall'obbligo di segretezza professionale deve essere adeguatamente formato e responsabilizzato, affinché mantenga una condotta idonea a mantenere riservati i dati trattati.
Del resto, in materia di trattamento dei dati permane l’obbligo di formazione annuale del personale.

Settore delicato
Data la particolare attenzione riservata ai dati che possono essere gestiti all'interno delle farmacie - per certi aspetti molto più vulnerabili delle stesse strutture ospedaliere - appare evidente come la videosorveglianza sia un settore da curare in modo particolare.
Indirettamente, infatti, dalle immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella farmacie anche un operatore o un altro cliente potrebbero ricavare elementi idonei a individuare la patologia di cui soffre un paziente.
E' sufficiente pensare alla possibilità di collegare l'interessato all'acquisto periodico di un determinato farmaco.
Pur non essendo impegnato al banco o non trovandosi nelle immediate vicinanze del banco, l’operatore della videosorveglianza - o un cliente che dovesse trovarsi in prossimità del monitor sul quale scorrono le immagini - potrebbe riconoscere l’interessato e la confezione del farmaco e associare, pertanto, una determinata patologia a quella persona.
E' per questo che il Garante Privacy, nel mese di maggio, in risposta a un quesito formulato nel mese di dicembre da Federfarma, ha chiarito che “le immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza installato in una farmacia costituiscono un trattamento di dati personali e, quindi, la loro visione deve essere riservata soltanto al personale autorizzato. I monitor non possono essere collocati in una posizione esposta al pubblico, neppure quando l’obiettivo è quello di scoraggiare eventuali rapinatori”.
Il Garante spiega che “non può ritenersi conforme a Legge una visione delle immagini generalizzata, che si estenda a chiunque sia presente nei locali dell’esercizio commerciale o della farmacia”.
Le riprese delle telecamere devono essere visionate solo dagli addetti ai lavori preventivamente individuati dal titolare e per ragioni connesse alla sicurezza del patrimonio e delle persone, non certo per curiosità o per trarne elementi che non sono ricompresi nelle finalità dell’installazione.
l Garante ha, anche, chiarito che la collocazione di un monitor pubblico, come deterrente per eventuali crimini, non può essere autorizzata in quanto il medesimo effetto, “... ben può essere raggiunto, in modo meno invasivo, anche attraverso la semplice apposizione dei cartelli contenenti l’informativa semplificata, che risultano pienamente idonei a informare chiunque si trovi nei locali della presenza di un impianto di videosorveglianza, eventualmente provvisto, anche, di un sistema di registrazione”.

Obblighi da osservare
Peraltro è obbligatorio, per qualsiasi impianto di videosorveglianza, esporre uno o più cartelli per informare utenti e collaboratori che stanno per accedere in una zona ripresa da telecamere.
Il cartello con l'informativa:

- deve essere adattato alle circostanze del caso e deve contenere le generalità del titolare della farmacia (se trattasi di ditta individuale) o la ragione sociale dell'azienda, oltre alle finalità perseguite con l'installazione del sistema (di norma, nelle farmacie, sono relative alla sicurezza delle persone e dei beni)
- deve indicare se le immagini sono registrate e se l'impianto è accessibile a terzi o è affidato a un responsabile interno
- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, perché deve consentire al cittadino, nel rispetto del principio di libera determinazione, di sottrarsi alle riprese e abbandonare i locali
- deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno

E' obbligatorio esporre cartelli differenziati nel caso in cui si proceda o meno alla registrazione delle immagini e nell'ipotesi in cui l'impianto sia collegato con un gestore esterno, Istituto di Vigilanza o Forze di Polizia.
La violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa (esposizione del cartello), consistente nella sua omissione o inidoneità (ad esempio, laddove non indichi il titolare del trattamento, la finalità perseguita e il collegamento con le Forze di Polizia), è punita con la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro, prevista dall'art. 161 del Codice Privacy.
Se l'impianto è collegato a software di rilevamento biometrico o comportamentale (ipotesi improbabile ma non impossibile), è necessario procedere preliminarmente a sottoporre l’impianto di videosorveglianza a verifica del Garante, per la particolare pericolosità che tali installazioni possono rivestire per i diritti degli interessati.
E', anche, possibile chiedere l'intervento del Garante, per una verifica preventiva, nell’ipotesi in cui sia necessario estendere il periodo di conservazione delle immagini per particolari esigenze di sicurezza e
prevenzione.
Solo la specifica richiesta della magistratura o delle Forze dell'Ordine esime il titolare del trattamento da tale autorizzazione.
Le immagini registrate mediante sistemi di videosorveglianza installati nelle farmacie devono essere protette con le ordinarie misure di sicurezza normalmente richieste per i sistemi informatici.
Le credenziali di accesso ai DVR devono consentire la creazione di diversi profili di accesso, al fine di consentire, ad esempio, interventi di manutenzione senza la visualizzazione delle immagini - ed eventuali interventi di accesso ai dati devono essere tenuti separati dalla possibilità di trasferirli su supporto informatico, affinché tale operazione sia possibile solo se effettivamente autorizzata.
Poiché i sistemi di rilevazione sono oggi normalmente connessi a reti telematiche, devono prevedere misure volte a evitare l’azione di programmi distruttivi e disturbanti, così come accessi non autorizzati, soprattutto se provenienti dall’esterno.
Eventuali supporti informatici di registrazione o di backup devono essere conservati in armadi chiusi a chiave.
Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche e organizzative che permettano di garantire la cancellazione dei dati (e verificare che sia
effettivamente avvenuta) decorso il termine previsto dalla Legge o dall'autorizzazione eventualmente concessa.

Interventi di manutenzione
Nel caso di interventi derivanti da specifiche esigenze di manutenzione, è necessario consentire ai tecnici di accedere solo alle immagini strettamente necessarie per la verifica della funzionalità degli impianti, evitando l'accesso indiscriminato a tutte le immagini disponibili, così come l'esportazione dei dati o la rimozione dei supporti senza specifica autorizzazione (ad esempio, la sostituzione di un hard disk senza garantire la formattazione del vecchio dispositivo).
Desta ancora molte perplessità, per l'evidente possibilità di utilizzo illecito dei dati, l’affidamento della qualifica di responsabile del trattamento a un soggetto interno all’organizzazione che può, quindi, essere maggiormente portato ad abusare della propria posizione, anche per fini personali (ad esempio, in caso di mancato riscontro alle sue pur legittime aspirazioni di carriera).
Per tale ragione, sempre più spesso i sistemi DVR vengono resi inaccessibili al titolare e al personale mediante cifratura dei dati e affidamento della responsabilità dell'impianto e del relativo trattamento a un soggetto esterno (solitamente l’installatore o un Istituto di Vigilanza) tramite contratto di outsourcing che ne regoli le mansioni e i compiti, anche in caso di evento che comporti l'acquisizione delle immagini da parte delle Forze dell'Ordine o della magistratura o di un terzo eventualmente legittimato a farlo.
E', in ogni caso, opportuno il rilascio, da parte dell’installatore o del manutentore sopravvenuto, di una dichiarazione di conformità dell’impianto di videosorveglianza alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, con specifico riferimento a quelle relative ai trattamenti di dati sanitari e alle prescrizioni di cui al Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
Ė appena il caso di evidenziare che il mancato rispetto delle misure di sicurezza comporta l’applicazione della relative sanzioni previste dal Codice.

Lo Statuto dei lavoratori
Ad abundantiam, si ritiene opportuno sottolineare che ogni installazione deve rispettare le norme dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70, art. 4), che prevedono il divieto di ledere la dignità del dipendente attraverso l'utilizzo di apparecchiature in grado di permettere il controllo a distanza della prestazione lavorativa.
Per installare impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori, è necessario richiedere l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, dato
che difficilmente una farmacia avrà più di 15 dipendenti (nel qual caso è possibile procedere con accordo sindacale tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale).
L’impianto può essere installato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione e se, durante il sopralluogo che normalmente viene eseguito dopo la richiesta, la Direzione Provinciale del Lavoro dovesse riscontrare anomalie o fornire prescrizioni, il titolare è, ovviamente, tenuto ad adeguarsi.

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