Telecamere in ambito sanitario, provvedimenti dell’Autorità e precauzioni

 

Ospedali, luoghi di cura, centri medici, studi professionali e le stesse farmacie devono fare particolare attenzione a evitare che telecamere installate per ragioni di sicurezza possano violare la riservatezza degli individui o altre normative come, ad esempio, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

  

La videosorveglianza in ambito sanitario assume una particolare delicatezza per la necessità di tutelare dati particolarmente sensibili come quelli relativi alla salute degli individui e la materia ha visto diversi interventi del Garante per la protezione dei dati personali.

Ospedali, luoghi di cura, centri medici, studi professionali e le stesse farmacie devono fare particolare attenzione a evitare che telecamere installate per ragioni di sicurezza possano violare la riservatezza degli individui o altre normative come, ad esempio, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Già il provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 è molto chiaro in merito, sancendo che l’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio, unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Inoltre, lo stesso provvedimento prevede che debbano essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005, adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice privacy.

Lo stesso titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (personale medico e infermieristico).

L’unica eccezione riguarda i terzi legittimati come familiari, parenti e conoscenti dei pazienti, che possono accedere alle riprese video nel rispetto di determinate modalità e accorgimenti tecnici, quando non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente a fare visita al proprio congiunto.

Naturalmente, le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice), per cui va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

La violazione di tale disposizione, considerata la particolare gravità, comporta non solo l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, (pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro), ma integra anche la fattispecie di reato stabilita dall'art. 167, comma 2 (che prevede la reclusione da uno a tre anni).

 

Localizzazione delle telecamere, trattamento e uso corretto dei dati

Ma, come già si è avuto modo di precisare, i dati relativi alla salute degli individui vengono trattati non solo negli ospedali, ma anche in centri medici, studi professionali, farmacie e, al fine di evitare gravi violazioni della normativa, è necessario adottare delle precauzioni, come sottolineato dall’Autorità Garante ancor prima dell’emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Innanzitutto, al fine della corretta installazione di un impianto di videosorveglianza in una struttura sanitaria, è necessario determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa in aderenza alle finalità che hanno suggerito l'installazione del sistema di videosorveglianza, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normativa, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.

Inoltre, bisogna definire con precisione i soggetti legittimati a trattare i dati personali in oggetto, individuando, eventualmente, un soggetto responsabile del sistema di videosorveglianza, nonché gli incaricati del trattamento.

Altra precauzione di notevole rilevanza è rappresentata dalla predisposizione di idonee misure di sicurezza al fine di assicurare un corretto uso dei dati, evitando il rischio che gli stessi possano finire nella disponibilità di persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate. Vanno fissati anche parametri precisi per quanto riguarda l'eventuale necessità di conservazione delle immagini registrate, affinché tali dati siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, infine, va predisposta un’idonea informativa agli interessati.

Tali principi vennero ripresi e confermati anche in un successivo parere del 20 gennaio 1999, dove si sottolineava la necessità di una legittimazione giuridica che consenta l'installazione delle telecamere e l’individuazione di precise finalità per la raccolta dei dati.

 

Farmacie: provvedimenti dell’Autorità e precauzioni da rispettare

Non pochi sono stati i provvedimenti dell’Autorità volti a impedire e punire illegittimi trattamenti di dati personali in ambito sanitario, tramite impianti di videosorveglianza non a norma.

E alcuni di questi provvedimenti hanno colpito anche farmacie: come il provvedimento del 4 dicembre 2014, dove è stato dichiarato illecito il trattamento dati effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza per la mancata nomina di un responsabile del trattamento, per l’inesistenza di una designazione per iscritto degli incaricati del trattamento, per l’inesistenza di un’idonea informativa nonché per la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

La problematica della videosorveglianza è particolarmente sentita nelle farmacie, dove la necessità di prevenire sempre più frequenti rapine impone l’installazione di impianti che, però, devono tenere conto che all’interno del locale si svolge un’attività lavorativa, tra l’altro particolarmente delicata, contraddistinta dall’esibizione di ricette e documentazione sanitaria contenente dati personali (si ricorda che l’avvento della ricetta elettronica non impedisce ancora la stampa di modelli cartacei contenenti la prescrizione di farmaci).

La stessa Federfarma, in un parere risalente al 2013, ha chiarito che le immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza installato in una farmacia costituiscono un trattamento di dati personali e, quindi, la loro visione deve essere riservata soltanto al personale autorizzato.

Di conseguenza, i monitor non possono essere collocati in una posizione esposta al pubblico, neppure quando l’obiettivo è quello di scoraggiare eventuali rapinatori.

Il Garante ha sempre precisato che non può ritenersi conforme a legge una visione delle immagini generalizzata, che si estenda a chiunque sia presente nei locali dell’esercizio commerciale o della farmacia.

Le riprese delle telecamere, quindi, devono essere visionate solo dagli addetti ai lavori preventivamente individuati dal titolare e per ragioni connesse alla sicurezza del patrimonio e delle persone.

Al fine, quindi, di una corretta installazione dell’impianto video, è necessario che i titolari di farmacia si attengano a tutta una serie di prescrizioni:

 

  • informativa: è necessario esporre uno o più cartelli per informare utenti e collaboratori che stanno per accedere a una zona videosorvegliata. Il cartello con l'informativa:

 

- deve essere adattato alle circostanze del caso e deve contenere il nome del titolare del trattamento (le generalità del titolare di farmacia o la ragione sociale della società), le finalità perseguite (di norma, nelle farmacie, sono relative alla sicurezza delle persone e dei beni)

- deve indicare se le immagini sono registrate

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti

- deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno

- devono essere note agli interessati le riprese effettuate con sistemi direttamente collegati alle Forze di Polizia

 

  • misure di sicurezza: i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con le ordinarie misure minime sicurezza (password per l’accesso, antivirus, conservazione di videocassette, cd, DVD in armadi chiusi a chiave) e, comunque, con le ulteriori misure indicate nel provvedimento generale del 2010

 

  • responsabile e incaricati: il titolare deve nominare un responsabile dell’impianto e designare per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia a utilizzare gli impianti. E, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, deve designare le persone fisiche autorizzate a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi, naturalmente, di un numero delimitato di soggetti

 

  • conservazione delle immagini: come è noto, in caso di particolare rischiosità dell'attività svolta, le immagini possono essere conservate al massimo per una settimana. In base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno e dal Comitato intersettoriale sulla criminalità predatoria istituito dall’OSSIF, si ritiene che le farmacie siano un luogo ad alto rischio rapina e sia, pertanto, consentito conservare le immagini fino a una settimana di tempo. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si deve richiedere una verifica preliminare del Garante

 

  • divieto di controllo a distanza dei lavoratori: nelle attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità. In tal caso, tuttavia, le farmacie con personale sino a quindici dipendenti devono richiedere l’autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro. Solamente nelle farmacie con più di quindici dipendenti, laddove è istituita la RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale), è possibile concludere un accordo con la stessa, in sostituzione dell’autorizzazione. Si ricorda, inoltre, che a seguito della recente modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (v. il D. Lgs.151/2015), qualora le immagini registrate per tutelare il patrimonio aziendale rilevino una condotta negligente del lavoratore, queste potrebbero essere utilizzate per contestare la condotta non corretta

 

 

Michele Iaselli

Avvocato

Presidente ANDIP - Associazione nazionale per la Difesa della Privacy

Docente di Informatica Giuridica presso la LUISS di Roma

 

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