Impianti a regola d’arte: le normative indispensabili a progettisti e installatori

Gli impianti di sicurezza, analogamente a tutti gli altri impianti tecnici, devono essere progettati e installati a regola d’arte, ovvero secondo requisiti tecnici minimi che consentono a un determinato apparato/impianto di funzionare correttamente, in sicurezza e in piena efficienza.

Michele Messina
Consulente della sicurezza
Vice Presidente Vicario A.I.PRO.S.

I requisiti in questione sono contenuti nelle norme di tecniche emanate dagli Enti nazionali (CEI e UNI), europei (CENELEC e CEN) e internazionali (IEC ed ISO) preposti alla normazione tecnica.
In Italia, le norme EN, ISO ed IEC vengono recepite e pubblicate dai corrispondenti Enti CEI e UNI.

La conformità alla regola d’arte è obbligatoria ed è stata stabilita, per tutti gli apparati e gli impianti tecnici, dall’art. 1 della legge n. 186 dell’1/03/1968 (G.U. n. 77 del 23/0103/1968), tuttora in vigore e riconfermata, successivamente, dalla legge n. 46 del 5/03/1990, oggi parzialmente abrogata.
A seguito di alcune modifiche legislative intervenute dopo il 1990, nel settore impiantistico tecnico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” (G.U. n. 61 del 12/03/2008), cui progettisti ed installatori devono, tuttora, attenersi.
In questo articolo mi limiterò a trattare esclusivamente gli spetti normativi relativi agli impianti di sicurezza anticrimine (elettronici di allarme antintrusione antirapina, di videosorveglianza e di controllo accessi), di rivelazione e spegnimento incendio e di evacuazione fumi che rientrano nel campo di applicazione del suddetto decreto.

La progettazione degli impianti
Il progetto di un impianto di sicurezza deve essere redatto e firmato da un professionista, con specifiche competenze e iscritto all’Albo professionale, nei seguenti casi:

a) quando gli impianti elettronici di sicurezza anticrimine e di videosorveglianza sono connessi ad impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 37/2008 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o per utenze domestiche di singole unità abitative aventi superficie superiore a 400 m2

b) se gli impianti elettrici dai quali prendono alimentazione diretta i suddetti impianti includono lampade fluorescenti a catodo freddo e in ogni caso, se gli alimentatori erogano una potenza complessiva maggiore di 1200 VA

c) se gli impianti di sicurezza sono installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi e sono collegati a impianti elettrici in grado di erogare una tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw oppure ancora quando la superficie dell’immobile superi i 200 m2

d) quando gli impianti elettrici che alimentano gli impianti di sicurezza sono installati in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI o nel caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione oppure definiti a maggior rischio di incendio

Per gli impianti antincendio (di rivelazione e di spegnimento), l’obbligo di fare redigere il progetto a un professionista iscritto all’Albo vige sempre quando tali impianti sono inseriti in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. n. 151 dell’1/08/2011) e, in particolare, in quelle attività con obbligo di certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti installati nell’attività sono in numero pari o superiore a 4 o i rivelatori antincendio sono in numero pari o superiore a 10. In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto da un responsabile tecnico della ditta installatrice che abbia i prescritti requisiti stabiliti in art. 4 del, più volte, citato decreto ministeriale n. 37/2008.
Tali requisiti prevedono essenzialmente che il responsabile tecnico svolga le sue funzioni per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, inoltre che, in alternativa, possegga uno dei seguenti titoli di studio ed esperienza lavorativa:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività, ad esempio, elettrotecnica e/o elettronica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore

d) nel caso non abbia conseguito alcun titolo di studio, il tecnico deve aver svolto almeno attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti

Le normative di riferimento
Riguardo agli impianti di allarme antintrusione, progettisti ed installatori possono fare riferimento alle norme CEI 79-3 ed. 2012 che forniscono precise indicazioni indispensabili per la progettazione e l’installazione di tali impianti.
Mentre, per la scelta dei componenti è consigliabile selezionare apparati certificati dal laboratorio nazionale IMQ, conformi alle norme serie EN 50131.
Per la progettazione degli impianti di videosorveglianza, è possibile attenersi alle norme europee serie EN 50132 e, più specificatamente, alla norma EN 50132-7 “linee guida di applicazione”.
Tutte le suddette norme sono pubblicate in Italia dallo stesso CEI.
Ai fini antincendi, in particolare, progettisti e installatori devono osservare innanzi tutto le “Regole tecniche di prevenzione incendi” che vengono emanate dal Ministero dell’Interno con appositi decreti e sono specifiche per ciascun settore di attività. Inoltre, allo scopo di rendere maggiormente vincolante il rispetto della regola d’arte, il predetto ministero, ha promulgato il decreto 20/12/2012 “Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette al controllo del Vigili del Fuoco” (G.U. 4/01/2013).
In questo provvedimento, atteso per lungo tempo, rientrano gli impianti di rivelazione e segnalazione di allarme incendio (rif. UNI 9795); gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio (es. reti idranti UNI 10779 e UNI 671-1 e 2; a pioggia “sprinkler” UNI EN 12845; ad acqua nebulizzata “Water-mist” UNI EN TS 14972; a schiuma UNI EN 13565 -1 e 2; ad estinguenti gassosi UNI EN 15004; a polvere chimica UNI EN 12416 – 2; ad aerosol UNI EN TR 15276-1 e aerosol condensato UNI ISO 15779 ecc.) di tipo automatico o manuale e gli impianti di controllo del fumo e del calore (rif. UNI 9494).
E’ opportuno precisare che gran parte delle norme antincendio indicate per ciascuna tipologia di impianto sono di emanazione europea ed armonizzate in conformità alla direttiva prodotti da costruzione e pertanto hanno valore cogente in tutti i paesi dell’U.E.
Riguardo agli aspetti legati alla manutenzione degli impianti, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute in art. 10 del D.M. 37/2008 che forniscono alcune precisazioni in merito alla documentazione che la ditta installatrice deve rilasciare al committente, senza tuttavia definire le modalità di esecuzione della manutenzione.
Mentre, più specificatamente, per i sistemi di rivelazione e segnalazione allarme incendio gli stessi manutentori devono attenersi alle norme UNI 11224 e, per il momento, limitatamente agli impianti di spegnimento incendio ad estinguenti gassosi, alla norma UNI 11280; nonché alle prescrizioni aggiuntive contenute nei decreti ministeriali sopra richiamati.
In generale, per gli impianti antincendio le norme di legge prescrivono che la manutenzione preventiva debba avere una periodicità almeno semestrale.
E’ utile ricordare che le suindicate norme CEI ed UNI, che stabiliscono i requisiti per la progettazione degli impianti anticrimine ed antincendio, in assenza di norme di riferimento più precise, definiscono cosa si intende per manutenzione preventiva e correttiva e forniscono, nel contempo, sufficienti indicazioni sulla periodicità delle verifiche e sulle modalità di esecuzione delle manutenzioni.

La dichiarazione di conformità
L’art. 7 del D.M. 37/2008 prescrive che, al termine dell’installazione, la ditta fornitrice debba rilasciare al committente apposita “dichiarazione di conformità” alla regola d’arte redatta sul modello riportato in allegato I (se si tratta di aziende installatrici esterne) o in allegato II (se l’installazione è stata effettuata da uffici tecnici interni all’azienda) al decreto medesimo.
Tale modello deve essere compilato in ogni sua parte ed inoltre deve essere indicata, specificatamente, la norma tecnica seguita ed applicabile all’impiego.
La dichiarazione di conformità deve essere corredata di alcuni allegati obbligatori quali: il progetto (ex artt. 5 e 7), una relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, uno schema d’impianto realizzato, l’eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, rilasciato alla ditta installatrice dalla Camera di Commercio.
Infine, la suddetta dichiarazione deve essere consegnata, unitamente agli allegati obbligatori, entro trenta giorni dalla data di fine installazione, allo “Sportello unico” del Comune in cui è ubicato l’immobile dove è stato installato l’impianto.

Le sanzioni in caso di inadempimento
Per i soggetti che non osservano le prescrizioni del D.M. 37/2008 sono previste severe sanzioni pecuniarie che possono variare da Euro 100,00 ad Euro 10.000,00 (ex art. 15) in funzione dell'entità e della complessità dell'impianto, del grado di pericolosità e di altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
E’ inoltre opportuno richiamare l’attenzione dei lettori sulle implicazioni che sorgono quando gli impianti di sicurezza vengono installati nei luoghi di lavoro. Infatti, il D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. (S.U. n. 108 alla G.U. n. 101 del 30/04/2008), Testo Unico riguardante la sicurezza e l’igiene sul lavoro, stabilisce che i progettisti (ex art. 22), i fabbricanti ed i fornitori (ex art. 23) e gli installatori (ex art. 24), in caso di violazione delle norme contenute nel decreto medesimo, possono essere soggetti a gravi sanzioni amministrative e perfino all’arresto. La legge punisce altresì il dolo (qualora non venga comunicato al committente che l’impianto è difforme dalla regola d’arte o venga nascosto volontariamente il manifestarsi di potenziali rischi e pericoli ai fini della sicurezza) e la colpa grave (dimenticanza, negligenza, inosservanza della norma di buona tecnica, la mancata o errata manutenzione dell’impianto).
E’ opportuno sottolineare inoltre che progettisti e installatori, in caso di inosservanza delle norme, sono soggetti alle disposizioni degli artt. 1176, 1223, 1490, 1494, 1497, 2043, 2224, 2226 del Codice Civile; mentre nel caso gli impianti, non conformi alla regola d’arte, causassero lesioni alle persone, in funzione della gravità del danno, verrebbero applicate le sanzioni previste dagli artt. 489 e 490 del Codice Penale.
In quest’ultimo caso il progettista, potrebbe essere anche radiato dall’Albo e la ditta installatrice inadempiente potrebbe incorrere nella sospensione e, nei casi più gravi, nella cancellazione dal registro delle imprese o dagli albi artigiani tenuti presso le Camere di Commercio.
In conclusione, il rispetto da parte di progettisti, fabbricanti e installatori delle leggi e delle norme di buona tecnica che stabiliscono i requisiti di qualità e sicurezza che devono possedere gli impianti anticrimine ed antincendio e i loro componenti offre indubbiamente numerosi vantaggi, infatti aiuta tali operatori a non commettere errori, evita loro di incorrere in pesanti sanzioni civili e penali, nonché in azioni risarcitorie intentate dai committenti ed infine riduce fortemente il rischio di rivalse da parte degli assicuratori.

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